Art. 15 Inventario dei beni immobili 1. I beni immobili di ciascuna ASP sono elencati e descritti nell'inventario tenuto e aggiornato presso la struttura organizzativa dell'ASP competente in materia di patrimonio. L'inventario si articola in: a) inventario dei beni immobili patrimoniali indisponibili; b) inventario dei beni immobili patrimoniali disponibili. 2. L'inventario dei beni immobili del patrimonio disponibile ed indisponibile consiste in uno stato descrittivo e valutativo che comprende almeno le seguenti indicazioni: a) il luogo, la denominazione, la qualita'; b) i dati catastali di consistenza, categoria e rendita; c) i titoli di provenienza; d) il valore imponibile ai fini delle imposte; e) il valore economico, costituito dal prezzo di acquisto o di prima valutazione, aumentato degli investimenti effettuati per le manutenzioni straordinarie e diminuito delle quote annue di ammortamento; f) l'utilizzazione attuale o il servizio speciale a cui e' destinato; g) l'eventuale vincolo di bene di interesse storico-artistico; h) la cronologia degli interventi manutentivi realizzati, con indicazione della tipologia e dell'importo degli stessi; i) l'ammontare delle quote di ammortamento applicate; l) gli eventuali proventi derivanti dall'uso degli stessi; m) altre voci comunque utili per la classificazione, l'inventariazione e la valorizzazione del bene. 3. Tutti gli atti ed i provvedimenti comportanti variazioni e modifiche dello stato dei beni immobili, compresi il collaudo ed i conti finali degli interventi effettuati, sono trasmessi alla struttura dell'ASP competente in materia di patrimonio per il conseguente aggiornamento degli inventari. 4. L'inventario ed ogni sua variazione sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di vigilanza e al comune interessato.