Art. 15 
 
                    Inventario dei beni immobili 
 
  1. I beni immobili  di  ciascuna  ASP  sono  elencati  e  descritti
nell'inventario tenuto e aggiornato presso la struttura organizzativa
dell'ASP  competente  in  materia  di  patrimonio.  L'inventario   si
articola in: 
    a) inventario dei beni immobili patrimoniali indisponibili; 
    b) inventario dei beni immobili patrimoniali disponibili. 
  2. L'inventario dei beni immobili  del  patrimonio  disponibile  ed
indisponibile consiste in uno  stato  descrittivo  e  valutativo  che
comprende almeno le seguenti indicazioni: 
    a) il luogo, la denominazione, la qualita'; 
    b) i dati catastali di consistenza, categoria e rendita; 
    c) i titoli di provenienza; 
    d) il valore imponibile ai fini delle imposte; 
    e) il valore economico, costituito dal prezzo di  acquisto  o  di
prima valutazione, aumentato degli  investimenti  effettuati  per  le
manutenzioni  straordinarie  e  diminuito  delle   quote   annue   di
ammortamento; 
    f) l'utilizzazione attuale  o  il  servizio  speciale  a  cui  e'
destinato; 
    g) l'eventuale vincolo di bene di interesse storico-artistico; 
    h) la cronologia degli  interventi  manutentivi  realizzati,  con
indicazione della tipologia e dell'importo degli stessi; 
    i) l'ammontare delle quote di ammortamento applicate; 
    l) gli eventuali proventi derivanti dall'uso degli stessi; 
    m)  altre   voci   comunque   utili   per   la   classificazione,
l'inventariazione e la valorizzazione del bene. 
  3. Tutti gli atti  ed  i  provvedimenti  comportanti  variazioni  e
modifiche dello stato dei beni immobili, compresi il  collaudo  ed  i
conti  finali  degli  interventi  effettuati,  sono  trasmessi   alla
struttura  dell'ASP  competente  in  materia  di  patrimonio  per  il
conseguente aggiornamento degli inventari. 
  4.  L'inventario  ed  ogni  sua  variazione  sono  trasmessi   alla
struttura regionale competente in materia di vigilanza  e  al  comune
interessato.