Art. 17 
 
                   Gestione dei beni appartenenti 
                     al patrimonio indisponibile 
 
  1. All'amministrazione ed alla gestione dei  beni  appartenenti  al
patrimonio  indisponibile  provvede  il  direttore  della  ASP,   nel
rispetto dei principi di cui alla  legge  regionale  n.  2/2019,  dei
criteri  di  cui  al  presente  regolamento  e  in  conformita'  agli
indirizzi impartiti dell'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
  2. I beni del patrimonio indisponibile, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 2/2019,  non  possono
essere oggetto di dismissione ed alienazione  se  non  a  seguito  di
sostituzione con altro bene idoneo al  perseguimento  delle  medesime
finalita' istituzionali e su di essi non  possono  essere  costituiti
diritti a favore di terzi. 
  3. I  beni  del  patrimonio  indisponibile,  ivi  compresi  aree  e
terreni, possono essere oggetto esclusivamente di concessioni in  uso
temporaneo, purche'  sia  garantita  la  continuita'  della  funzione
istituzionale e non derivi ad essa alcun pregiudizio. 
  4. Le concessioni in uso di cui al comma 2 sono rilasciate,  previa
approvazione del consiglio di amministrazione, con apposito atto  del
direttore dell'ASP nel quale sono indicati la  durata  del  rapporto,
l'ammontare del canone concessorio, la cauzione, l'uso per  il  quale
la concessione e' disposta e le condizioni per la buona conservazione
del  bene  e  per  l'esercizio  delle  attivita'  per  cui  l'uso  e'
assentito. L'entita' dei canoni concessori e' determinata, sulla base
di una  perizia,  tenuto  conto  dei  valori  di  mercato  del  bene,
determinato con riferimento ai valori desunti  dall'osservatorio  del
mercato  immobiliare  (OMI),  nonche'  dell'uso  per  il   quale   la
concessione e' disposta. 
  5. Il direttore dell'ASP nel caso di inadempimento anche  parziale,
da parte del concessionario, degli obblighi  derivanti  dall'atto  di
concessione ovvero per il venire  meno  dei  requisiti  e  condizioni
essenziali eventualmente  prescritti  nell'atto  medesimo,  provvede,
previa diffida al  ripristino  della  legittima  utilizzazione,  alla
revoca della concessione in uso. Il direttore puo'  inoltre  revocare
l'atto di concessione in  ogni  caso  in  cui,  per  sopravvenuti  ed
oggettivi motivi, la  revoca  sia  indispensabile  per  garantire  la
funzione istituzionale del bene. 
  6. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul
bene e le relative pertinenze restano acquisite al  patrimonio  delle
ASP, fatta salva, in ogni caso, la facolta' della ASP  di  richiedere
la riduzione in pristino del bene dato in concessione.