Art. 17 Gestione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile 1. All'amministrazione ed alla gestione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile provvede il direttore della ASP, nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale n. 2/2019, dei criteri di cui al presente regolamento e in conformita' agli indirizzi impartiti dell'organo di indirizzo politico-amministrativo. 2. I beni del patrimonio indisponibile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 2/2019, non possono essere oggetto di dismissione ed alienazione se non a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalita' istituzionali e su di essi non possono essere costituiti diritti a favore di terzi. 3. I beni del patrimonio indisponibile, ivi compresi aree e terreni, possono essere oggetto esclusivamente di concessioni in uso temporaneo, purche' sia garantita la continuita' della funzione istituzionale e non derivi ad essa alcun pregiudizio. 4. Le concessioni in uso di cui al comma 2 sono rilasciate, previa approvazione del consiglio di amministrazione, con apposito atto del direttore dell'ASP nel quale sono indicati la durata del rapporto, l'ammontare del canone concessorio, la cauzione, l'uso per il quale la concessione e' disposta e le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attivita' per cui l'uso e' assentito. L'entita' dei canoni concessori e' determinata, sulla base di una perizia, tenuto conto dei valori di mercato del bene, determinato con riferimento ai valori desunti dall'osservatorio del mercato immobiliare (OMI), nonche' dell'uso per il quale la concessione e' disposta. 5. Il direttore dell'ASP nel caso di inadempimento anche parziale, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dall'atto di concessione ovvero per il venire meno dei requisiti e condizioni essenziali eventualmente prescritti nell'atto medesimo, provvede, previa diffida al ripristino della legittima utilizzazione, alla revoca della concessione in uso. Il direttore puo' inoltre revocare l'atto di concessione in ogni caso in cui, per sopravvenuti ed oggettivi motivi, la revoca sia indispensabile per garantire la funzione istituzionale del bene. 6. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio delle ASP, fatta salva, in ogni caso, la facolta' della ASP di richiedere la riduzione in pristino del bene dato in concessione.