Art. 18 
 
      Gestione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile 
 
  1. I beni  del  patrimonio  disponibile  dell'ASP,  possono  essere
concessi in affitto, in locazione o in uso a titolo oneroso, con atto
del direttore,  previo  espletamento  delle  procedure  previste  dal
presente regolamento e per quanto non espressamente previsto, secondo
i criteri e le modalita' di cui al  regolamento  regionale  4  aprile
2012,  n.  5  recante  «Regolamento   regionale   di   attuazione   e
integrazione  dell'art.  1,  comma  102,  lettera  b),  della   legge
regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di
assestamento del bilancio 2011-2013) recante norme  sui  criteri,  le
modalita'  e  gli  strumenti  operativi  per   la   gestione   e   la
valorizzazione del patrimonio  immobiliare  regionale»  e  successive
modifiche, nel rispetto dei  principi  di  pubblicita',  trasparenza,
concorrenza, parita' di trattamento e proporzionalita'. 
  2. Alle procedure di cui al comma 1 e'  data  adeguata  pubblicita'
per mezzo degli strumenti ritenuti piu' idonei  dall'Azienda  secondo
le norme di legge. In ogni  caso,  deve  essere  pubblicato  apposito
avviso sul  sito  dell'ASP,  nella  apposita  sezione  dedicata  alla
trasparenza  ed  alla  pubblicita'  degli  atti   dell'azienda,   nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio  e  sull'albo  pretorio  del
comune presso il quale ha sede legale l'ASP o  dei  comuni  presso  i
quali insistono i beni oggetto della procedura. 
  3. L'entita' dei canoni di locazione e' determinata, sulla base  di
una perizia, tenuto conto dei valori di mercato del bene, determinato
con riferimento  ai  valori  desunti  dall'osservatorio  del  mercato
immobiliare (OMI), nonche' dell'uso per il quale  la  concessione  e'
disposta. 
  4. Qualora alla locazione di un bene immobile  sia  interessato  un
ente pubblico ed il bene sia strettamente funzionale al perseguimento
dei fini  istituzionali  di  tale  ente,  il  relativo  contratto  di
locazione puo' essere sottoscritto direttamente tra le parti. 
  5. Le ASP possono concedere beni appartenenti al proprio patrimonio
disponibile, altresi', in comodato d'uso, ai sensi dell'art.  1803  e
seguenti del codice civile. 
  6. Il contratto per il comodato d'uso indica sempre la durata dello
stesso, che non puo' essere superiore a trent'anni. 
  7. I provvedimenti con i quali e'  disposto  il  comodato  d'uso  a
favore di un soggetto privato per un bene del patrimonio  disponibile
dell'ASP specificano nella motivazione: 
    a) le ragioni di interesse pubblico che hanno condotto  l'ASP  ad
assegnare il bene in comodato d'uso; 
    b) l'utilita' sociale o comunque i benefici per la  collettivita'
delle attivita' del soggetto comodatario  valutati  come  presupposti
per l'assegnazione in comodato quali elementi  compensativi  rispetto
alla gratuita' del contratto. 
  8.  L'utilizzo  dei  beni  da  parte  dei  comodatari  deve  essere
compatibile con la  natura,  la  destinazione  e  le  caratteristiche
strutturali dei beni stessi. 
  9. Sono posti a carico del comodatario tutti gli oneri di ordinaria
e di straordinaria manutenzione del bene, nonche'  i  costi  relativi
alle utenze.