Art. 18 Gestione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile 1. I beni del patrimonio disponibile dell'ASP, possono essere concessi in affitto, in locazione o in uso a titolo oneroso, con atto del direttore, previo espletamento delle procedure previste dal presente regolamento e per quanto non espressamente previsto, secondo i criteri e le modalita' di cui al regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 recante «Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'art. 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalita' e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale» e successive modifiche, nel rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza, concorrenza, parita' di trattamento e proporzionalita'. 2. Alle procedure di cui al comma 1 e' data adeguata pubblicita' per mezzo degli strumenti ritenuti piu' idonei dall'Azienda secondo le norme di legge. In ogni caso, deve essere pubblicato apposito avviso sul sito dell'ASP, nella apposita sezione dedicata alla trasparenza ed alla pubblicita' degli atti dell'azienda, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sull'albo pretorio del comune presso il quale ha sede legale l'ASP o dei comuni presso i quali insistono i beni oggetto della procedura. 3. L'entita' dei canoni di locazione e' determinata, sulla base di una perizia, tenuto conto dei valori di mercato del bene, determinato con riferimento ai valori desunti dall'osservatorio del mercato immobiliare (OMI), nonche' dell'uso per il quale la concessione e' disposta. 4. Qualora alla locazione di un bene immobile sia interessato un ente pubblico ed il bene sia strettamente funzionale al perseguimento dei fini istituzionali di tale ente, il relativo contratto di locazione puo' essere sottoscritto direttamente tra le parti. 5. Le ASP possono concedere beni appartenenti al proprio patrimonio disponibile, altresi', in comodato d'uso, ai sensi dell'art. 1803 e seguenti del codice civile. 6. Il contratto per il comodato d'uso indica sempre la durata dello stesso, che non puo' essere superiore a trent'anni. 7. I provvedimenti con i quali e' disposto il comodato d'uso a favore di un soggetto privato per un bene del patrimonio disponibile dell'ASP specificano nella motivazione: a) le ragioni di interesse pubblico che hanno condotto l'ASP ad assegnare il bene in comodato d'uso; b) l'utilita' sociale o comunque i benefici per la collettivita' delle attivita' del soggetto comodatario valutati come presupposti per l'assegnazione in comodato quali elementi compensativi rispetto alla gratuita' del contratto. 8. L'utilizzo dei beni da parte dei comodatari deve essere compatibile con la natura, la destinazione e le caratteristiche strutturali dei beni stessi. 9. Sono posti a carico del comodatario tutti gli oneri di ordinaria e di straordinaria manutenzione del bene, nonche' i costi relativi alle utenze.