Art. 19 Tipologie particolari di concessioni e locazioni 1. Le ASP possono, previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica e per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico - finanziario dell'iniziativa, comunque non superiore a complessivi cinquanta anni, concedere o locare a privati, a titolo oneroso, propri beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile ai fini della riqualificazione e riconversione degli stessi tramite interventi di recupero, restauro e ristrutturazione, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attivita' economiche o di attivita' di servizio per i cittadini, nel rispetto de principi di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dell'art. 58 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e successive modifiche, ferme restando il rispetto della normativa in materia di conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche. 2. Le ASP possono concedere a soggetti privati, ivi compresi gli organismi senza scopo di lucro di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» e successive modifiche, beni del proprio patrimonio indisponibile mediante un avviso, pubblicato sul sito dell'ASP per almeno sessanta giorni e, quando il bene da concedere abbia notevole rilievo economico, sugli strumenti di comunicazione di cui all'art. 18, comma 2 del presente regolamento. L'avviso contiene tutti gli elementi ritenuti essenziali per favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati e definisce i criteri per l'attribuzione dei punteggi per l'affidamento in concessione del bene. 3. La procedura di cui al comma 2 puo' essere attivata anche su istanza di parte presentata spontaneamente da un soggetto interessato: in tal caso all'istanza deve essere assicurata la pubblicita' nelle modalita' di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di consentire la presentazione di osservazioni da parte di altri soggetti interessati e l'eventuale riconduzione ad una procedura di confronto tra proposte concorrenti. 4. Le ASP possono derogare all'applicazione della procedura di evidenza pubblica e ricorrere a trattativa negoziata o diretta, previa stipula di un accordo di programma, in caso di concessione di un bene appartenente al patrimonio indisponibile: a) in favore delle amministrazioni dello Stato, della regione, delle province o di altri comuni od altri enti pubblici in genere, o a favore di enti/soggetti erogatori di servizi destinati alla collettivita', se la concessione dell'immobile a tali soggetti sia rivolta a soddisfare esigenze o fini di pubblica utilita'; b) in favore di societa' e consorzi a prevalente partecipazione pubblica in relazione alla gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse. 5. I beni immobili di proprieta' dell'ASP adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi, in analogia a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 296/2005. 6. Gli immobili di proprieta' dell'ASP appartenenti al patrimonio indisponibile della stessa, anche quando non utilizzati per fini istituzionali, possono essere concessi a favore di enti religiosi e delle istituzioni di cui al decreto legislativo n. 207/2001, che perseguono rilevanti finalita' umanitarie o culturali, a fronte del pagamento di un canone ricognitorio annuo determinato dal consiglio di amministrazione.