Art. 19 
 
          Tipologie particolari di concessioni e locazioni 
 
  1. Le ASP possono, previo esperimento di una procedura di  evidenza
pubblica e per un periodo  di  tempo  commisurato  al  raggiungimento
dell'equilibrio economico - finanziario dell'iniziativa, comunque non
superiore a complessivi cinquanta anni, concedere o locare a privati,
a titolo oneroso, propri beni  immobili  appartenenti  al  patrimonio
disponibile ai fini  della  riqualificazione  e  riconversione  degli
stessi tramite interventi di recupero, restauro  e  ristrutturazione,
anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo
svolgimento di attivita' economiche o di attivita' di servizio per  i
cittadini, nel rispetto  de  principi  di  cui  al  decreto-legge  25
settembre  2001,  n.  351  (Disposizioni  urgenti   in   materia   di
privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare  pubblico
e  di  sviluppo  dei  fondi  comuni  di   investimento   immobiliare)
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, nonche' dell'art. 58 del decreto legislativo 25 giugno  2008,
n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria) e successive modifiche,  ferme
restando il rispetto della normativa in materia di conservazione e di
valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico contenute nel
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137) e successive modifiche. 
  2. Le ASP possono concedere a soggetti privati,  ivi  compresi  gli
organismi senza scopo di lucro di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art.  1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» e  successive
modifiche, beni del  proprio  patrimonio  indisponibile  mediante  un
avviso, pubblicato sul sito dell'ASP per almeno  sessanta  giorni  e,
quando il bene da concedere abbia notevole rilievo  economico,  sugli
strumenti di comunicazione di cui all'art. 18, comma 2  del  presente
regolamento. L'avviso contiene tutti gli elementi ritenuti essenziali
per favorire la massima partecipazione  dei  soggetti  interessati  e
definisce i criteri per l'attribuzione dei punteggi per l'affidamento
in concessione del bene. 
  3. La procedura di cui al comma 2 puo'  essere  attivata  anche  su
istanza  di  parte   presentata   spontaneamente   da   un   soggetto
interessato: in  tal  caso  all'istanza  deve  essere  assicurata  la
pubblicita' nelle modalita' di cui al comma 2 del presente  articolo,
al fine di consentire la presentazione di osservazioni  da  parte  di
altri  soggetti  interessati  e  l'eventuale  riconduzione   ad   una
procedura di confronto tra proposte concorrenti. 
  4. Le ASP possono  derogare  all'applicazione  della  procedura  di
evidenza pubblica e  ricorrere  a  trattativa  negoziata  o  diretta,
previa stipula di un accordo di programma, in caso di concessione  di
un bene appartenente al patrimonio indisponibile: 
    a) in favore delle amministrazioni dello  Stato,  della  regione,
delle province o di altri comuni od altri enti pubblici in genere,  o
a  favore  di  enti/soggetti  erogatori  di  servizi  destinati  alla
collettivita', se la concessione dell'immobile a  tali  soggetti  sia
rivolta a soddisfare esigenze o fini di pubblica utilita'; 
    b) in favore di societa' e consorzi a  prevalente  partecipazione
pubblica in relazione alla gestione di servizi pubblici o di pubblico
interesse. 
  5. I beni immobili di  proprieta'  dell'ASP  adibiti  a  luoghi  di
culto, con le relative pertinenze, in uso  agli  enti  ecclesiastici,
sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo  titolo  e  senza
applicazione di tributi, in analogia a quanto  previsto  dal  decreto
del Presidente della Repubblica n. 296/2005. 
  6. Gli immobili di proprieta' dell'ASP appartenenti  al  patrimonio
indisponibile della stessa, anche  quando  non  utilizzati  per  fini
istituzionali, possono essere concessi a favore di enti  religiosi  e
delle istituzioni di cui al  decreto  legislativo  n.  207/2001,  che
perseguono rilevanti finalita' umanitarie o culturali, a  fronte  del
pagamento di un canone ricognitorio annuo determinato  dal  consiglio
di amministrazione.