Art. 20 
 
Gestione del patrimonio immobiliare tramite conferimento dei  beni  a
  fondi di investimento immobiliare 
 
  1. Fatti salvi conferimenti gia' sottoscritti alla data di  entrata
in vigore del presente regolamento, le ASP possono gestire  beni  del
patrimonio immobiliare disponibile, ivi compresi quelli destinati  ad
uso residenziale, tramite conferimento a fondi comuni di investimento
immobiliare, attraverso la partecipazione a fondi d'investimento gia'
esistenti,  ovvero  tramite  la  costituzione  di  nuovi   fondi   di
investimento, in armonia con le  disposizioni  normative  volte  alla
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico del  decreto-legge
25 settembre  2001,  n.  351  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare  pubblico
e  di  sviluppo  dei  fondi  comuni  di   investimento   immobiliare)
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, dell'art. 58 del decreto legislativo 25 giugno 2008,  n.  112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria) e successive modifiche e  dall'art.  33  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria) convertito in legge,  con  modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche. 
  2. La procedura di individuazione della societa'  di  gestione  del
risparmio deputata a costituire e gestire  il  fondo  e'  svolta  nel
rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia  di  intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n.  52)  e  successive  modifiche,  nonche'  nel  rispetto  dei
principi di pubblicita',  trasparenza,  divieto  di  discriminazione,
parita' di  trattamento  e  proporzionalita',  previa  autorizzazione
della direzione regionale competente. 
  3. Negli atti negoziali relativi al conferimento dei beni  immobili
ai fondi di investimento immobiliare ai sensi del  presente  articolo
sono  espressamente  definite  le  modalita'  di  espletamento  delle
attivita' di vigilanza e di rilascio dell'autorizzazione richiesta ai
fini  dell'alienazione  degli  immobili  medesimi  da   parte   della
struttura regionale competente. 
  3. Le operazioni afferenti al conferimento ai fondi di investimento
immobiliare devono essere iscritte nei bilanci delle  ASP  e  trovare
riscontro nelle relazioni annuali di  cui  all'art.  16  della  legge
regionale n. 2/2019.