Art. 20 Gestione del patrimonio immobiliare tramite conferimento dei beni a fondi di investimento immobiliare 1. Fatti salvi conferimenti gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le ASP possono gestire beni del patrimonio immobiliare disponibile, ivi compresi quelli destinati ad uso residenziale, tramite conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare, attraverso la partecipazione a fondi d'investimento gia' esistenti, ovvero tramite la costituzione di nuovi fondi di investimento, in armonia con le disposizioni normative volte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dell'art. 58 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e successive modifiche e dall'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche. 2. La procedura di individuazione della societa' di gestione del risparmio deputata a costituire e gestire il fondo e' svolta nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e successive modifiche, nonche' nel rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza, divieto di discriminazione, parita' di trattamento e proporzionalita', previa autorizzazione della direzione regionale competente. 3. Negli atti negoziali relativi al conferimento dei beni immobili ai fondi di investimento immobiliare ai sensi del presente articolo sono espressamente definite le modalita' di espletamento delle attivita' di vigilanza e di rilascio dell'autorizzazione richiesta ai fini dell'alienazione degli immobili medesimi da parte della struttura regionale competente. 3. Le operazioni afferenti al conferimento ai fondi di investimento immobiliare devono essere iscritte nei bilanci delle ASP e trovare riscontro nelle relazioni annuali di cui all'art. 16 della legge regionale n. 2/2019.