Art. 21 Alienabilita' dei beni. Proposta di alienazione 1. Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di dismissione e di conferimento del patrimonio pubblico, le alienazioni del patrimonio disponibile delle ASP sono consentite solo previa autorizzazione della struttura regionale competente e previa presentazione di una proposta di alienazione ai sensi dell'art. 17, commi 4 e 5 della legge regionale n. 2/2019. 2. Sono alienabili i beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ASP acquisiti alla proprieta' dell'ASP sia a titolo originario che derivato. 3. L'organo di amministrazione dell'ASP predispone una proposta di alienazione, corredata da parere dell'organo di revisione, nonche' da perizia di stima giurata sul valore di mercato e da una relazione tecnica attestante: a) le finalita' di pubblica utilita' ad essa sottese; b) le ragioni dell'eventuale danno derivante dalla mancata alienazione; c) i progetti di investimento per finalita' assistenziali o di utilita' sociale in cui si intendano reinvestire i proventi, con esclusione di ogni forma di investimento in titoli speculativi o azioni o strumenti finanziari derivati; d) l'inesistenza di vincoli di destinazione imposti dalle tavole di fondazione, da disposizioni testamentarie o atti di liberalita'. 4. La perizia giurata di stima e' pubblicata sul sito istituzionale dell'ASP per un periodo non inferiore a trenta giorni ed e' comunicata, dall'ASP medesima, insieme alla proposta di alienazione, al comune interessato che puo' esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di mancato riscontro entro il termine previsto il parere si intende rilasciato con esito positivo. 5. Trascorso il termine di cui al comma 4, l'ASP trasmette l'istanza di alienazione, unitamente alla documentazione di cui al comma 3 e al parere del comune interessato, alla struttura regionale competente, la quale, in sede istruttoria, puo' richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti. In tal caso il termine di cui al successivo comma 6 e' sospeso sino a ricezione di tali integrazioni e/o chiarimenti. 6. Sulla richiesta di autorizzazione la struttura regionale di cui al comma 5 si pronuncia entro novanta giorni, dandone comunicazione alla commissione consiliare per il tramite dell'assessore competente, decorso inutilmente tale termine la richiesta si intende respinta.