Art. 21 
 
           Alienabilita' dei beni. Proposta di alienazione 
 
  1. Fermo  restando  quanto  disposto  dalla  normativa  vigente  in
materia di dismissione e di conferimento del patrimonio pubblico,  le
alienazioni del patrimonio disponibile delle ASP sono consentite solo
previa autorizzazione della struttura regionale competente  e  previa
presentazione di una proposta di alienazione ai sensi  dell'art.  17,
commi 4 e 5 della legge regionale n. 2/2019. 
  2. Sono alienabili i beni appartenenti  al  patrimonio  disponibile
dell'ASP acquisiti alla proprieta' dell'ASP sia a  titolo  originario
che derivato. 
  3. L'organo di amministrazione dell'ASP predispone una proposta  di
alienazione, corredata da parere dell'organo di revisione, nonche' da
perizia di stima giurata sul valore di mercato  e  da  una  relazione
tecnica attestante: 
    a) le finalita' di pubblica utilita' ad essa sottese; 
    b)  le  ragioni  dell'eventuale  danno  derivante  dalla  mancata
alienazione; 
    c) i progetti di investimento per finalita'  assistenziali  o  di
utilita' sociale in cui si  intendano  reinvestire  i  proventi,  con
esclusione di ogni forma di  investimento  in  titoli  speculativi  o
azioni o strumenti finanziari derivati; 
    d) l'inesistenza di vincoli di destinazione imposti dalle  tavole
di fondazione, da disposizioni testamentarie o atti di liberalita'. 
  4. La perizia giurata di stima e' pubblicata sul sito istituzionale
dell'ASP  per  un  periodo  non  inferiore  a  trenta  giorni  ed  e'
comunicata, dall'ASP medesima, insieme alla proposta di  alienazione,
al comune interessato che puo' esprimere parere motivato entro trenta
giorni dalla  ricezione  della  comunicazione.  In  caso  di  mancato
riscontro entro il termine previsto il parere si  intende  rilasciato
con esito positivo. 
  5. Trascorso  il  termine  di  cui  al  comma  4,  l'ASP  trasmette
l'istanza di alienazione, unitamente alla documentazione  di  cui  al
comma 3 e al parere del comune interessato, alla struttura  regionale
competente,  la  quale,  in   sede   istruttoria,   puo'   richiedere
integrazioni documentali e/o chiarimenti. 
  In tal caso il termine di cui al successivo comma 6 e' sospeso sino
a ricezione di tali integrazioni e/o chiarimenti. 
  6. Sulla richiesta di autorizzazione la struttura regionale di  cui
al comma 5 si pronuncia entro novanta giorni,  dandone  comunicazione
alla commissione consiliare per il tramite dell'assessore competente,
decorso inutilmente tale termine la richiesta si intende respinta.