Art. 22 Modalita' di alienazione dei beni del patrimonio disponibile 1. Ai fini dell'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della ASP, i beni immobili, si distinguono, in relazione alla loro specifica destinazione, in: a) beni immobili ad uso abitativo; b) beni aventi destinazione diversa da quella abitativa. 2. L'alienazione dei beni immobili di cui al comma 1 e' effettuata secondo i criteri e le modalita', laddove compatibili, disciplinati dall'art. 4 e dall'art. 10 del r. r. 5/2012. 3. I beni del patrimonio disponibile da alienare sono inseriti nei programmi di conservazione e valorizzazione del patrimonio di cui all'art. 17, comma 3 della legge n. 2/2019, allegati al bilancio economico annuale di previsione e redatti a norma dell'art. 58 del decreto legislativo n. 112/2008 che contengano almeno l'indicazione: a) dell'elenco degli immobili valorizzati o alienati nell'anno precedente a quello di riferimento; b) dell'elenco dei beni dei quali si prevede la valorizzazione o alienazione, compatibilmente con le previsioni di cui al presente regolamento; c) una relazione dettagliata che indichi i risultati raggiungi attraverso le procedure di cui alla lettera a), nonche' il loro stato di attuazione e i termini e le modalita' di realizzazione delle procedure di cui al punto b), facendo specifico riferimento ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile, compatibilmente con le previsioni di cui all'art. 17, comma 1 della legge regionale n. 2/2019.