Art. 22 
 
                      Modalita' di alienazione 
                 dei beni del patrimonio disponibile 
 
  1. Ai fini dell'alienazione del patrimonio immobiliare  disponibile
della ASP, i beni immobili, si distinguono, in  relazione  alla  loro
specifica destinazione, in: 
    a) beni immobili ad uso abitativo; 
    b) beni aventi destinazione diversa da quella abitativa. 
  2. L'alienazione dei beni immobili di cui al comma 1 e'  effettuata
secondo i criteri e le modalita', laddove  compatibili,  disciplinati
dall'art. 4 e dall'art. 10 del r. r. 5/2012. 
  3. I beni del patrimonio disponibile da alienare sono inseriti  nei
programmi di conservazione e valorizzazione  del  patrimonio  di  cui
all'art. 17, comma 3 della legge  n.  2/2019,  allegati  al  bilancio
economico annuale di previsione e redatti a norma  dell'art.  58  del
decreto legislativo n. 112/2008 che contengano almeno l'indicazione: 
    a) dell'elenco degli immobili valorizzati  o  alienati  nell'anno
precedente a quello di riferimento; 
    b) dell'elenco dei beni dei quali si prevede la valorizzazione  o
alienazione, compatibilmente con le previsioni  di  cui  al  presente
regolamento; 
    c) una relazione dettagliata che indichi  i  risultati  raggiungi
attraverso le procedure di cui alla lettera a), nonche' il loro stato
di attuazione e i termini  e  le  modalita'  di  realizzazione  delle
procedure di cui al punto b), facendo specifico riferimento  ai  beni
appartenenti al  patrimonio  indisponibile,  compatibilmente  con  le
previsioni di cui all'art. 17,  comma  1  della  legge  regionale  n.
2/2019.