Art. 24 
 
                  Acquisizione di beni patrimoniali 
 
  1. Le ASP acquisiscono la proprieta' dei beni  immobili  secondo  i
criteri stabiliti all'art. 11 del r.r. 5/2012, previa  autorizzazione
della struttura regionale competente, sulla base di apposita proposta
approvata dal consiglio  d'amministrazione  e  corredata  dal  parere
dell'organo di revisione di cui all'art. 10. 
  2. Le ASP possono, altresi', concludere  contratti  di  permuta  di
beni  appartenenti  al  proprio  patrimonio  disponibile   con   beni
appartenenti al patrimonio di altri enti pubblici, nonche'  accettare
donazioni, eredita' o legati secondo le modalita' di cui al comma 1.