Art. 24 Acquisizione di beni patrimoniali 1. Le ASP acquisiscono la proprieta' dei beni immobili secondo i criteri stabiliti all'art. 11 del r.r. 5/2012, previa autorizzazione della struttura regionale competente, sulla base di apposita proposta approvata dal consiglio d'amministrazione e corredata dal parere dell'organo di revisione di cui all'art. 10. 2. Le ASP possono, altresi', concludere contratti di permuta di beni appartenenti al proprio patrimonio disponibile con beni appartenenti al patrimonio di altri enti pubblici, nonche' accettare donazioni, eredita' o legati secondo le modalita' di cui al comma 1.