Art. 25 
 
                          Locazioni passive 
 
  1.  Le  ASP,   per   lo   svolgimento   della   propria   attivita'
istituzionale, utilizzano immobili di proprieta'. 
  La stipula di contratti di locazione passiva e' consentita solo  in
caso di indisponibilita' o inadeguatezza per  cause  oggettive  degli
immobili  di  proprieta'  e  previa  autorizzazione  della  struttura
regionale  competente  su  istanza   approvata   dal   consiglio   di
amministrazione e corredata dal parere dell'organo  di  revisione  di
cui all'art. 10.