Art. 25 Locazioni passive 1. Le ASP, per lo svolgimento della propria attivita' istituzionale, utilizzano immobili di proprieta'. La stipula di contratti di locazione passiva e' consentita solo in caso di indisponibilita' o inadeguatezza per cause oggettive degli immobili di proprieta' e previa autorizzazione della struttura regionale competente su istanza approvata dal consiglio di amministrazione e corredata dal parere dell'organo di revisione di cui all'art. 10.