Art. 26 Assicurazione 1. Le ASP, al fine di tutelare l'integrita' del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare e preservarlo dai rischi dell'incendio e del furto, stipulano apposita polizza con una primaria compagnia assicuratrice da individuare mediante gara secondo la vigente normativa in materia. 2. Con la medesima compagnia assicuratrice le ASP stipulano, altresi', una polizza per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile verso terzi connessi alla gestione di detto patrimonio.