Art. 26 
 
                            Assicurazione 
 
  1. Le ASP, al fine di tutelare l'integrita' del proprio  patrimonio
immobiliare e mobiliare e preservarlo dai rischi dell'incendio e  del
furto,  stipulano  apposita  polizza  con  una   primaria   compagnia
assicuratrice  da  individuare  mediante  gara  secondo  la   vigente
normativa in materia. 
  2. Con  la  medesima  compagnia  assicuratrice  le  ASP  stipulano,
altresi', una polizza per la copertura  dei  rischi  derivanti  dalla
responsabilita' civile verso terzi connessi alla  gestione  di  detto
patrimonio.