Art. 3 
 
Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle
                  politiche integrate di sicurezza 
 
  1. E' operante, presso la direzione regionale competente in materia
di sicurezza,  l'Osservatorio  regionale  sulla  sicurezza  urbana  e
sull'attuazione delle politiche integrate di  sicurezza,  di  seguito
denominato osservatorio, con l'obiettivo di fornire,  periodicamente,
un supporto conoscitivo delle condizioni  di  sicurezza  presenti  in
Friuli-Venezia  Giulia,  quale   strumento   di   sostegno   per   la
progettazione e l'attuazione delle politiche di  promozione  di  piu'
alti livelli di sicurezza da parte della Regione e degli enti locali. 
  2. L'Osservatorio svolge funzioni di  orientamento,  anche  tenendo
conto  delle   specificita'   territoriali,   nonche'   funzioni   di
monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi  di  cui  alla
presente legge. In particolare, l'Osservatorio si occupa: 
    a) dell'analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalita',
in  generale,  che  si  verificano  sul  territorio   regionale,   in
collaborazione con le Forze di polizia locale; 
    b) della valutazione e rilevazione dei fenomeni di  devianza,  di
emarginazione e di bullismo; 
    c) dell'analisi e della valutazione dei fenomeni di  criminalita'
e pericolosita' sociale generati  dal  consumo  e  dallo  spaccio  di
sostanze stupefacenti e psicotrope e derivanti dall'abuso di sostanze
alcoliche; 
    d) dell'analisi e della valutazione del fenomeno dell'usura,  dei
reati contro il patrimonio quali fenomeni connessi alla  mancanza  di
controllo del territorio; 
    e) del monitoraggio del problema dell'immigrazione clandestina; 
    f)  della  rilevazione  della  percezione   del   sentimento   di
insicurezza presente sul territorio; 
    g) del monitoraggio sugli effetti dei progetti di intervento  per
la sicurezza; 
    h) della promozione  all'interno  degli  istituti  scolastici  di
percorsi educativi, in collaborazione con i dirigenti scolastici; 
    i) della presentazione alla Giunta  regionale  di  una  relazione
periodica sulle attivita' di analisi e valutazione effettuate  e  sui
progetti realizzati. 
  3. L'Osservatorio svolge la propria attivita' in collaborazione con
l'Osservatorio regionale antimafia di  cui  alla  legge  regionale  9
giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e  contrasto  dei
fenomeni di criminalita' organizzata e di stampo  mafioso  e  per  la
promozione della cultura della legalita'). 
  4. L'azione dell'Osservatorio avviene mediante: 
    a) la raccolta, la ricerca, l'analisi  di  dati  d'interesse  sul
fenomeno  dell'insicurezza,  reale  e  percepita,  e  la  conseguente
elaborazione documentale; 
    b) il monitoraggio e l'analisi dell'attuazione delle politiche in
materia di sicurezza realizzate sul territorio regionale; 
    c) la valutazione sull'evoluzione dei  fenomeni  di  criminalita'
interessanti il territorio regionale; 
    d) l'attivita'  di  informazione,  documentazione  e  valutazione
degli interventi effettuati, secondo le politiche  regionali  emanate
in materia di sicurezza urbana, degrado e decoro  delle  citta',  sul
territorio di competenza del singolo ente locale.