Art. 3 Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza 1. E' operante, presso la direzione regionale competente in materia di sicurezza, l'Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza, di seguito denominato osservatorio, con l'obiettivo di fornire, periodicamente, un supporto conoscitivo delle condizioni di sicurezza presenti in Friuli-Venezia Giulia, quale strumento di sostegno per la progettazione e l'attuazione delle politiche di promozione di piu' alti livelli di sicurezza da parte della Regione e degli enti locali. 2. L'Osservatorio svolge funzioni di orientamento, anche tenendo conto delle specificita' territoriali, nonche' funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge. In particolare, l'Osservatorio si occupa: a) dell'analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalita', in generale, che si verificano sul territorio regionale, in collaborazione con le Forze di polizia locale; b) della valutazione e rilevazione dei fenomeni di devianza, di emarginazione e di bullismo; c) dell'analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalita' e pericolosita' sociale generati dal consumo e dallo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope e derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche; d) dell'analisi e della valutazione del fenomeno dell'usura, dei reati contro il patrimonio quali fenomeni connessi alla mancanza di controllo del territorio; e) del monitoraggio del problema dell'immigrazione clandestina; f) della rilevazione della percezione del sentimento di insicurezza presente sul territorio; g) del monitoraggio sugli effetti dei progetti di intervento per la sicurezza; h) della promozione all'interno degli istituti scolastici di percorsi educativi, in collaborazione con i dirigenti scolastici; i) della presentazione alla Giunta regionale di una relazione periodica sulle attivita' di analisi e valutazione effettuate e sui progetti realizzati. 3. L'Osservatorio svolge la propria attivita' in collaborazione con l'Osservatorio regionale antimafia di cui alla legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalita'). 4. L'azione dell'Osservatorio avviene mediante: a) la raccolta, la ricerca, l'analisi di dati d'interesse sul fenomeno dell'insicurezza, reale e percepita, e la conseguente elaborazione documentale; b) il monitoraggio e l'analisi dell'attuazione delle politiche in materia di sicurezza realizzate sul territorio regionale; c) la valutazione sull'evoluzione dei fenomeni di criminalita' interessanti il territorio regionale; d) l'attivita' di informazione, documentazione e valutazione degli interventi effettuati, secondo le politiche regionali emanate in materia di sicurezza urbana, degrado e decoro delle citta', sul territorio di competenza del singolo ente locale.