Art. 4 
 
            Modalita' di funzionamento dell'Osservatorio 
 
  1.  Le  funzioni  dell'Osservatorio  sono  svolte  dalla  struttura
regionale competente in materia di sicurezza. 
  2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3,  comma  2,
l'Osservatorio puo' avvalersi di: 
    a) personale della direzione regionale competente in  materia  di
sicurezza; 
    b) dirigenti regionali con riferimento alle materie di rispettiva
competenza; 
    c) Universita' degli studi, istituti di ricerca e altri  soggetti
pubblici e privati aventi  specifiche  competenze  ed  esperienze  in
materia di sicurezza; 
    d) rappresentanti dei Corpi e dei Servizi di polizia locale; 
    e) rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni  ed  enti
interessati alle problematiche del settore; 
    f) rappresentanti di associazioni di volontariato e  solidarieta'
maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
    g)  rappresentanti  di  associazioni  di  protezione   ambientale
riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n.  349
(Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di  danno
ambientale).