Art. 4 Modalita' di funzionamento dell'Osservatorio 1. Le funzioni dell'Osservatorio sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di sicurezza. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3, comma 2, l'Osservatorio puo' avvalersi di: a) personale della direzione regionale competente in materia di sicurezza; b) dirigenti regionali con riferimento alle materie di rispettiva competenza; c) Universita' degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di sicurezza; d) rappresentanti dei Corpi e dei Servizi di polizia locale; e) rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore; f) rappresentanti di associazioni di volontariato e solidarieta' maggiormente rappresentative a livello nazionale; g) rappresentanti di associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).