Art. 3 Modifiche all'art. 58 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26 1. Dopo il comma 1 dell'art. 58 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, e' inserito il seguente: «1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nell'ipotesi di mancata adozione del rendiconto di gestione.».