Art. 3 
 
             Modifiche all'art. 58 della legge regionale 
                      1° settembre 1993, n. 26 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 58 della legge regionale 1°  settembre
1993, n. 26, e' inserito il seguente: 
    «1 bis. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  non  si  applicano
nell'ipotesi di mancata adozione del rendiconto di gestione.».