Art. 4 Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2019, n. 18 in materia di consiglio comunale dei giovani 1. Alla legge regionale 13 novembre 2019, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche: a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Consulta giovanile regionale. Norme per favorire l'istituzione dei consigli comunali dei giovani»; b) dopo l'art. 9 e' inserito il seguente: «9-bis. (Consiglio comunale dei giovani). - 1. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa degli enti locali, promuovendo l'istituzione del consiglio comunale dei giovani. 2. Il consiglio comunale dei giovani e' autonomamente istituito dai comuni, in rappresentanza dei giovani di eta' compresa tra 16 e 25 anni, con apposita delibera del consiglio comunale. Con uno o piu' regolamenti del comune che istituisce il consiglio comunale dei giovani sono disciplinati il procedimento elettorale, le modalita' di elezione nonche' il funzionamento del medesimo consiglio. La partecipazione alle sedute del consiglio e' a titolo gratuito e non da' diritto a rimborso spese o compenso. Alle sedute del consiglio ha facolta' di partecipare, senza diritto di voto, l'assessore comunale competente in materia di politiche giovanili. 3. Il consiglio comunale dei giovani dura in carica tre anni e svolge funzioni di proposta e consultive sulle questioni di interesse dei giovani in ambito comunale, secondo le modalita' stabilite con regolamento comunale. Il consiglio comunale dei giovani presenta al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, che e' pubblicata sul sito istituzionale del comune. 4. Il comune che istituisce il consiglio comunale dei giovani puo' destinare alle spese di funzionamento del medesimo consiglio una quota delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, ad esclusione delle risorse destinate alla democrazia partecipata, per un importo annuo non superiore a diecimila euro.». 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.