Art. 4 
 
       Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2019, n. 18 
            in materia di consiglio comunale dei giovani 
 
  1. Alla legge regionale 13 novembre 2019, n. 18, sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il titolo e'  sostituito  dal  seguente:  «Consulta  giovanile
regionale. Norme per favorire l'istituzione dei consigli comunali dei
giovani»; 
    b) dopo l'art. 9 e' inserito il seguente: 
      «9-bis. (Consiglio comunale  dei  giovani).  -  1.  La  Regione
favorisce  la  partecipazione  dei  giovani  alla  vita  politica   e
amministrativa  degli  enti  locali,  promuovendo  l'istituzione  del
consiglio comunale dei giovani. 
      2. Il consiglio comunale dei giovani e' autonomamente istituito
dai comuni, in rappresentanza dei giovani di eta' compresa tra  16  e
25 anni, con apposita delibera del consiglio comunale. Con uno o piu'
regolamenti del comune  che  istituisce  il  consiglio  comunale  dei
giovani sono disciplinati il procedimento elettorale, le modalita' di
elezione  nonche'  il  funzionamento  del  medesimo   consiglio.   La
partecipazione alle sedute del consiglio e' a titolo gratuito  e  non
da' diritto a rimborso spese o compenso. Alle sedute del consiglio ha
facolta' di partecipare, senza diritto di voto, l'assessore  comunale
competente in materia di politiche giovanili. 
      3. Il consiglio comunale dei giovani dura in carica tre anni  e
svolge funzioni di proposta e consultive sulle questioni di interesse
dei giovani in ambito comunale, secondo le  modalita'  stabilite  con
regolamento comunale. Il consiglio comunale dei giovani  presenta  al
consiglio comunale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una  relazione
sull'attivita' svolta nell'anno precedente,  che  e'  pubblicata  sul
sito istituzionale del comune. 
      4. Il comune che istituisce il consiglio comunale  dei  giovani
puo' destinare alle spese di funzionamento del medesimo consiglio una
quota delle risorse  assegnate  ai  sensi  dell'art.  6  della  legge
regionale 28 gennaio  2014,  n.  5  e  successive  modificazioni,  ad
esclusione delle risorse destinate alla democrazia  partecipata,  per
un importo annuo non superiore a diecimila euro.». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non derivano nuovi o maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio  della
Regione.