Art. 5 
 
        Norme in materia di variazioni di bilancio dei comuni 
         in gestione provvisoria o in esercizio provvisorio 
 
  1. Per il triennio 2021-2023, per conseguire l'obiettivo del  pieno
utilizzo delle risorse di derivazione  statale  o  europea  destinate
alla realizzazione di interventi la cui attuazione e'  affidata  agli
enti locali, i comuni in sede di esercizio provvisorio o di  gestione
provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzati ad
effettuare variazioni di  bilancio  con  delibera  della  giunta,  da
ratificarsi a pena di decadenza  da  parte  del  consiglio  ai  sensi
dell'art. 175 del decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e
successive modificazioni.