Art. 5 Norme in materia di variazioni di bilancio dei comuni in gestione provvisoria o in esercizio provvisorio 1. Per il triennio 2021-2023, per conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale o europea destinate alla realizzazione di interventi la cui attuazione e' affidata agli enti locali, i comuni in sede di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzati ad effettuare variazioni di bilancio con delibera della giunta, da ratificarsi a pena di decadenza da parte del consiglio ai sensi dell'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.