Art. 4 
 
              Disposizioni in materia di assunzioni nel 
                     comparto pubblico regionale 
 
  1. Per l'anno 2020, l'amministrazione regionale  e'  autorizzata  a
effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel  limite  della  spesa
teorica calcolata su  base  annua  con  riferimento  alle  unita'  di
personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio  nel
2019 e non sostituite e alle cessazioni programmate per l'anno  2020,
fermo restando che le  nuove  assunzioni  possono  essere  effettuate
soltanto  a  seguito  delle  cessazioni,  a  qualsiasi  titolo,   che
determinano la relativa sostituzione. 
  2. Nei limiti delle facolta' assunzionali di cui  al  comma  1,  al
fine di  accrescere  l'efficienza  dell'azione  amministrativa  e  la
qualita' dei servizi erogati, l'amministrazione regionale  predispone
il piano di programmazione triennale del fabbisogno di  personale  di
cui agli articoli 3, comma 3, lettera d), e 40, comma 2, della  legge
regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione
dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico  della
Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995,  n.
45,  e  di  altre  leggi  in  materia  di  personale),  tenuto  conto
dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale  e  la
migliore organizzazione del lavoro reclutando, in via prioritaria, le
figure professionali necessarie per: 
    a) il rafforzamento delle funzioni legislative e prefettizie; 
    b) la definizione delle strategie collegate  alla  mitigazione  e
all'adattamento al cambiamento climatico; 
    c)   il   miglioramento   della   qualita',   dell'efficienza   e
dell'efficacia dell'azione amministrativa; 
    d) l'istruzione e i servizi scolastici sul territorio; 
    e) la salvaguardia e la tutela dell'ambiente; 
    f)  il  rafforzamento  delle  strutture  per  l'attuazione  delle
politiche europee; 
    g) il monitoraggio degli  andamenti  di  finanza  pubblica  e  di
bilancio. 
  3. Per l'anno 2020, gli enti locali sono autorizzati  a  effettuare
assunzioni a tempo  indeterminato  nel  limite  della  spesa  teorica
calcolata su base annua con riferimento  alle  unita'  di  personale,
anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2019 e  non
sostituite e alle  cessazioni  programmate  per  l'anno  2020,  fermo
restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a
seguito delle cessazioni, a  qualsiasi  titolo,  che  determinano  la
relativa sostituzione. Resta escluso dall'ambito di applicazione  del
predetto limite assunzionale il reclutamento di personale addetto  ai
servizi domiciliari,  semiresidenziali  e  residenziali  per  persone
anziane e non autosufficienti  o  in  condizioni  di  fragilita',  di
personale addetto alla polizia locale, nonche' di  personale  addetto
all'attuazione e al coordinamento delle  strategie  per  lo  sviluppo
delle aree interne, nell'ambito della politica regionale di sviluppo. 
  4. Nell'ambito delle convenzioni tra  comuni  di  cui  all'art.  19
della  legge  regionale  5  agosto  2014,  n.  6  (Nuova   disciplina
dell'esercizio  associato  di   funzioni   e   servizi   comunali   e
soppressione delle Comunita' montane), le spese  di  personale  e  le
facolta' assunzionali sono considerate in maniera  cumulata  fra  gli
enti coinvolti, garantendo forme di  compensazione  fra  gli  stessi,
fermi restando i vincoli previsti dal comma 3  e  l'invarianza  della
spesa complessivamente considerata. Sono fatte salve le assunzioni di
personale programmate dagli enti locali nel 2019  e  individuate  nel
programma di cui all'art. 2 del  regolamento  regionale  12  febbraio
2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle  modalita'  e  sui
criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale
e del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento
regionale 11 dicembre 1996, n. 6). Le disposizioni di cui al comma  3
si applicano anche in deroga a quanto  previsto  per  le  Unites  des
Communes valdôtaines dall'art. 15, comma 2,  secondo  periodo,  della
legge regionale n. 6/2014. 
  5.  Nei  limiti  delle  facolta'  di  cui  al  presente   articolo,
l'amministrazione regionale, gli enti locali e gli altri enti di  cui
all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010 provvedono alle
assunzioni a tempo  indeterminato,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'art. 6 del regolamento regionale n. 1/2013, in  via  prioritaria
mediante scorrimento delle proprie graduatorie vigenti alla data  del
31 dicembre 2019, la cui efficacia e'  stata  prorogata  sino  al  31
dicembre 2020 ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 30
dicembre 2019, n. 19 (Riconoscimento dei debiti fuori bilancio  della
regione e proroga di termini). 
  6. Al comma 6 dell'art. 6 della legge regionale 24  dicembre  2018,
n. 12 (Legge di stabilita' regionale per il triennio  2019/2021),  le
parole: «anche per il 2019» sono sostituite  dalle  seguenti:  «anche
per il 2020».