Art. 4 Disposizioni in materia di assunzioni nel comparto pubblico regionale 1. Per l'anno 2020, l'amministrazione regionale e' autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unita' di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2019 e non sostituite e alle cessazioni programmate per l'anno 2020, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. 2. Nei limiti delle facolta' assunzionali di cui al comma 1, al fine di accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa e la qualita' dei servizi erogati, l'amministrazione regionale predispone il piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui agli articoli 3, comma 3, lettera d), e 40, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro reclutando, in via prioritaria, le figure professionali necessarie per: a) il rafforzamento delle funzioni legislative e prefettizie; b) la definizione delle strategie collegate alla mitigazione e all'adattamento al cambiamento climatico; c) il miglioramento della qualita', dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa; d) l'istruzione e i servizi scolastici sul territorio; e) la salvaguardia e la tutela dell'ambiente; f) il rafforzamento delle strutture per l'attuazione delle politiche europee; g) il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio. 3. Per l'anno 2020, gli enti locali sono autorizzati a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unita' di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2019 e non sostituite e alle cessazioni programmate per l'anno 2020, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Resta escluso dall'ambito di applicazione del predetto limite assunzionale il reclutamento di personale addetto ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilita', di personale addetto alla polizia locale, nonche' di personale addetto all'attuazione e al coordinamento delle strategie per lo sviluppo delle aree interne, nell'ambito della politica regionale di sviluppo. 4. Nell'ambito delle convenzioni tra comuni di cui all'art. 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunita' montane), le spese di personale e le facolta' assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dal comma 3 e l'invarianza della spesa complessivamente considerata. Sono fatte salve le assunzioni di personale programmate dagli enti locali nel 2019 e individuate nel programma di cui all'art. 2 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalita' e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6). Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche in deroga a quanto previsto per le Unites des Communes valdôtaines dall'art. 15, comma 2, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2014. 5. Nei limiti delle facolta' di cui al presente articolo, l'amministrazione regionale, gli enti locali e gli altri enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010 provvedono alle assunzioni a tempo indeterminato, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del regolamento regionale n. 1/2013, in via prioritaria mediante scorrimento delle proprie graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2019, la cui efficacia e' stata prorogata sino al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 19 (Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della regione e proroga di termini). 6. Al comma 6 dell'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilita' regionale per il triennio 2019/2021), le parole: «anche per il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «anche per il 2020».