Art. 7 
 
Disposizioni in materia di particolari posizioni organizzative  e  di
  incarichi  dirigenziali.  Modificazioni  alla  legge  regionale  n.
  22/2010 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010, e'
inserito il seguente: 
    «5-bis.   Limitatamente   all'amministrazione    regionale,    le
particolari posizioni organizzative di cui al  comma  5,  individuate
nell'ambito delle strutture permanenti, sono assegnate per un periodo
non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni  a  dipendenti
dell'ente di categoria D che abbiano  compiuto  almeno  due  anni  di
effettivo servizio nella predetta categoria,  mediante  procedura  di
selezione comparativa per titoli tra  tutti  coloro  che,  nell'ente,
abbiano i requisiti  professionali  stabiliti  per  le  posizioni  da
assegnare.». 
  2. Gli incarichi dirigenziali di cui all'art. 20,  comma  5,  della
legge regionale n. 22/2010 in scadenza entro la data  del  30  giugno
2020 sono prorogati sino al 31 ottobre 2020, fatta salva la  facolta'
della  giunta  regionale  di  revocare  anticipatamente  i   predetti
incarichi, rispetto alla scadenza della proroga,  in  relazione  alle
esigenze organizzative e operative dalla stessa rilevate. 
  3. Al comma 2 dell'art. 26 della legge  regionale  n.  22/2010,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso  di  vacanza  di  un
posto dirigenziale  di  secondo  livello,  le  funzioni  dirigenziali
possono essere, altresi', affidate a dipendenti di categoria  D,  con
contratto di lavoro a tempo pieno,  in  possesso  dei  requisiti  per
l'accesso alla qualifica unica  dirigenziale  previsti  dall'articolo
18, comma 1, lettera a), a condizione che, alla data di  affidamento,
sia stata  prevista  la  procedura  concorsuale  quale  modalita'  di
copertura del posto, mediante inserimento della stessa nel  piano  di
programmazione triennale del fabbisogno  di  personale  di  cui  agli
articoli  3,  comma  3,  lettera  d).  L'incarico  conferito,  previa
procedura di selezione comparativa per titoli tra tutti  coloro  che,
nell'ente, abbiano i requisiti professionali stabiliti per l'incarico
da assegnare, ha durata sino  al  termine  della  predetta  procedura
concorsuale e non concorre alla  determinazione  del  limite  di  cui
all'articolo 20, comma 5.». 
  4. Dopo il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale  n.  22/2010,
e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Nei casi di cui al comma 2, terzo periodo,  per  l'intera
durata dell'incarico, si applica il contratto collettivo regionale di
lavoro relativo all'area  della  dirigenza,  previo  collocamento  in
aspettativa senza assegni.». 
  5. Gli incarichi di particolare posizione organizzativa  in  essere
alla data di entrata in vigore della presente legge  proseguono  fino
alla data di completamento della procedura  di  cui  al  comma  1  e,
comunque, non oltre il 31 ottobre 2020. 
  6. Le risorse destinate dagli enti di  cui  all'art.  1,  comma  1,
della  legge  regionale  n.  22/2010   alle   particolari   posizioni
organizzative di cui all'art. 5 della legge regionale n.  22/2010  e,
limitatamente agli enti locali di cui all'art.  46,  comma  4,  della
legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema  delle  autonomie  in
Valle d'Aosta), agli incarichi dei responsabili dei  servizi  trovano
copertura   nel   bilancio   dei   predetti   enti    a    decorrere,
rispettivamente, dalla data di completamento della nuova procedura di
assegnazione delle particolari posizioni organizzative  e  dal  primo
giorno del mese successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge; conseguentemente, il Fondo unico aziendale  (FUA)  e'
ridotto, nel 2020, in misura proporzionale alle risorse destinate  al
finanziamento delle particolari  posizioni  organizzative  in  essere
alla data di completamento della nuova procedura  di  assegnazione  e
degli incarichi dei responsabili  dei  servizi  in  essere  il  primo
giorno del mese successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. A decorrere dal 2021, il FUA  e'  ridotto  in  misura
pari alle risorse  complessivamente  destinate,  nell'anno  2019,  al
finanziamento  delle  particolari  posizioni  organizzative  e  degli
incarichi   dei   responsabili   dei   servizi.   Le   modalita'   di
rideterminazione  delle  risorse  da  destinare  al  FUA  degli  enti
relativo all'anno 2021 e alle annualita' successive sono stabilite in
occasione del primo rinnovo del contratto collettivo di comparto  del
personale appartenente alle categorie. 
  7. Fino al 31  ottobre  2020,  in  caso  di  vacanza  di  un  posto
dirigenziale, in deroga a quanto  previsto  dall'art.  26,  comma  2,
secondo periodo, della legge regionale n.  22/2010,  il  decorso  del
termine di novanta giorni ivi previsto non determina la  soppressione
della struttura dirigenziale vacante. 
  8. Nelle more dell'adeguamento del regolamento regionale 4 dicembre
2001,     n.      3(Istruzioni      generali      sulla      gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni  scolastiche.  Abrogazione
dei regolamenti regionali 5 giugno  1978  e  28  novembre  1978),  al
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 28 agosto 2018, n. 29(Regolamento recante istruzioni generali
sulla    gestione    amministrativo-contabile    delle    istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge  13  luglio
2015,  n.  107),  la  procedura  di  assegnazione  delle  particolari
posizioni organizzative nell'ambito dell'organico  delle  istituzioni
scolastiche ed educative dipendenti dalla regione e' disposta secondo
i criteri e le modalita'  previsti  dalla  contrattazione  collettiva
regionale. 
  9. L'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 22 della legge  regionale
n. 22/2010 e' abrogato. Gli incarichi al  personale  di  categoria  D
gia' conferiti, ai sensi dell'art.  22,  comma  4,  secondo  periodo,
della legge regionale n. 22/2010, alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge restano validi sino alla scadenza  naturale  del
contratto, fatta salva la revoca degli  incarichi  nei  casi  di  cui
all'art. 28, comma 1, della legge regionale n. 22/2010.