Art. 7 Disposizioni in materia di particolari posizioni organizzative e di incarichi dirigenziali. Modificazioni alla legge regionale n. 22/2010 1. Dopo il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010, e' inserito il seguente: «5-bis. Limitatamente all'amministrazione regionale, le particolari posizioni organizzative di cui al comma 5, individuate nell'ambito delle strutture permanenti, sono assegnate per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni a dipendenti dell'ente di categoria D che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella predetta categoria, mediante procedura di selezione comparativa per titoli tra tutti coloro che, nell'ente, abbiano i requisiti professionali stabiliti per le posizioni da assegnare.». 2. Gli incarichi dirigenziali di cui all'art. 20, comma 5, della legge regionale n. 22/2010 in scadenza entro la data del 30 giugno 2020 sono prorogati sino al 31 ottobre 2020, fatta salva la facolta' della giunta regionale di revocare anticipatamente i predetti incarichi, rispetto alla scadenza della proroga, in relazione alle esigenze organizzative e operative dalla stessa rilevate. 3. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 22/2010, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di vacanza di un posto dirigenziale di secondo livello, le funzioni dirigenziali possono essere, altresi', affidate a dipendenti di categoria D, con contratto di lavoro a tempo pieno, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera a), a condizione che, alla data di affidamento, sia stata prevista la procedura concorsuale quale modalita' di copertura del posto, mediante inserimento della stessa nel piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui agli articoli 3, comma 3, lettera d). L'incarico conferito, previa procedura di selezione comparativa per titoli tra tutti coloro che, nell'ente, abbiano i requisiti professionali stabiliti per l'incarico da assegnare, ha durata sino al termine della predetta procedura concorsuale e non concorre alla determinazione del limite di cui all'articolo 20, comma 5.». 4. Dopo il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 22/2010, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Nei casi di cui al comma 2, terzo periodo, per l'intera durata dell'incarico, si applica il contratto collettivo regionale di lavoro relativo all'area della dirigenza, previo collocamento in aspettativa senza assegni.». 5. Gli incarichi di particolare posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono fino alla data di completamento della procedura di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2020. 6. Le risorse destinate dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010 alle particolari posizioni organizzative di cui all'art. 5 della legge regionale n. 22/2010 e, limitatamente agli enti locali di cui all'art. 46, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), agli incarichi dei responsabili dei servizi trovano copertura nel bilancio dei predetti enti a decorrere, rispettivamente, dalla data di completamento della nuova procedura di assegnazione delle particolari posizioni organizzative e dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; conseguentemente, il Fondo unico aziendale (FUA) e' ridotto, nel 2020, in misura proporzionale alle risorse destinate al finanziamento delle particolari posizioni organizzative in essere alla data di completamento della nuova procedura di assegnazione e degli incarichi dei responsabili dei servizi in essere il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 2021, il FUA e' ridotto in misura pari alle risorse complessivamente destinate, nell'anno 2019, al finanziamento delle particolari posizioni organizzative e degli incarichi dei responsabili dei servizi. Le modalita' di rideterminazione delle risorse da destinare al FUA degli enti relativo all'anno 2021 e alle annualita' successive sono stabilite in occasione del primo rinnovo del contratto collettivo di comparto del personale appartenente alle categorie. 7. Fino al 31 ottobre 2020, in caso di vacanza di un posto dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, secondo periodo, della legge regionale n. 22/2010, il decorso del termine di novanta giorni ivi previsto non determina la soppressione della struttura dirigenziale vacante. 8. Nelle more dell'adeguamento del regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 3(Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Abrogazione dei regolamenti regionali 5 giugno 1978 e 28 novembre 1978), al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 agosto 2018, n. 29(Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107), la procedura di assegnazione delle particolari posizioni organizzative nell'ambito dell'organico delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla regione e' disposta secondo i criteri e le modalita' previsti dalla contrattazione collettiva regionale. 9. L'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 22/2010 e' abrogato. Gli incarichi al personale di categoria D gia' conferiti, ai sensi dell'art. 22, comma 4, secondo periodo, della legge regionale n. 22/2010, alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi sino alla scadenza naturale del contratto, fatta salva la revoca degli incarichi nei casi di cui all'art. 28, comma 1, della legge regionale n. 22/2010.