Art. 8 Procedura concorsuale per il reclutamento di capi squadra del Corpo valdostano dei vigili del fuoco nell'anno 2020 1. Nelle more del processo di equiparazione dello stato giuridico e del trattamento economico e previdenziale del personale professionista dell'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco a quello del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il reclutamento di capi squadra nell'anno 2020 avviene, in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 45 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste), mediante un concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, riservato al personale del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco in servizio che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato dodici anni di servizio effettivo dall'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco professionista. Ai soli fini dell'ammissione al concorso, il servizio prestato nell'ambito del corso di formazione di cui all'art. 46 della legge regionale n. 37/2009 e' computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco. 2. Non e' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che, nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave alla multa. Non e', altresi', ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 4, sono ammessi a valutazione i seguenti titoli, con attribuzione del relativo punteggio: a) titoli di studio: 1) diploma di qualifica, rilasciato da istituto di istruzione secondaria superiore: punti 0,50; 2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: punti 1; 3) laurea attinente alla qualifica messa a concorso: punti 2; 4) laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso: punti 2,50; 5) diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle Universita', attinente alla qualifica messa a concorso: punti 3; b) corsi di aggiornamento professionale, fatta eccezione per i corsi basici: 1) frequenza con profitto di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione regionale in materie attinenti all'attivita' istituzionale: 0,25 punti per ogni settimana o periodo di trentasei ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 3,00; 2) nei limiti di cui al numero 1), sono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'amministrazione regionale; c) anzianita' nel ruolo di vigile del fuoco professionista: punti 2,00, per ogni anno, le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi. 4. La Commissione tecnica, nominata per la sola valutazione dei titoli di cui al comma 3, lettera a), ai sensi dell'art. 36 del regolamento regionale n. 1/2013, provvede alla formazione della graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale, sulla base del punteggio riportato da ciascun candidato. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Accede al corso di formazione un numero di concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso, previo superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana di cui all'art. 16 del regolamento regionale n. 1/2013. I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili: si considera esclusivamente il titolo che da' luogo al punteggio piu' elevato. I punteggi sono ridotti della meta' nel caso di titoli non coerenti con l'attivita' professionale della qualifica a concorso. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili. 5. Il corso di formazione professionale e' organizzato dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e si svolge con le modalita' e nelle medesime date e sedi stabilite per il personale appartenente a detto Corpo. Il programma didattico, le materie, l'articolazione delle verifiche intermedie e le sedi di svolgimento del corso sono stabilite dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, prima dell'inizio del corso stesso, e comunicate ai partecipanti per il tramite del Comandante del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco. E' escluso dal corso o dall'esame di fine corso il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermita' contratta durante il corso ovvero a infermita' dipendente da causa di servizio, il candidato e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzione disciplinare pari o piu' grave alla multa. 6. La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi dell'art. 36 del regolamento regionale n. 1/2013, e' composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente, da almeno un componente di qualifica non inferiore a quello di ispettore antincendi e da un segretario, nominati di preferenza tra i componenti designati dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno nell'ambito delle procedure per il reclutamento di capi squadra del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. 7. La procedura concorsuale si conclude con l'esame finale del corso di formazione professionale, da effettuarsi con le modalita' stabilite per il reclutamento dei capi squadra del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. La graduatoria finale di merito e' stilata sulla base del punteggio riportato nell'esame di fine corso ed e' approvata dal dirigente della struttura regionale competente in materia di concorsi. A parita' di punteggio si applicano i criteri di preferenza di cui al comma 4. 8. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 37/2009 e al regolamento regionale n. 1/2013, in quanto compatibili.