Art. 8 
 
Procedura concorsuale per il reclutamento di capi squadra  del  Corpo
  valdostano dei vigili del fuoco nell'anno 2020 
 
  1. Nelle more del processo di equiparazione dello stato giuridico e
del   trattamento   economico   e   previdenziale    del    personale
professionista dell'area operativa-tecnica del Corpo  valdostano  dei
vigili del  fuoco  a  quello  del  personale  appartenente  al  Corpo
nazionale dei Vigili del  fuoco,  il  reclutamento  di  capi  squadra
nell'anno 2020 avviene, in deroga a quanto previsto dagli articoli 43
e  45  della  legge  regionale  10  novembre  2009,  n.   37   (Nuove
disposizioni  per  l'organizzazione  dei  servizi  antincendi   della
Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste), mediante un  concorso
interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione
professionale, riservato al personale del Corpo valdostano dei Vigili
del fuoco in servizio che, alla  data  di  pubblicazione  del  bando,
abbia maturato dodici  anni  di  servizio  effettivo  dall'assunzione
nella qualifica di vigile del  fuoco  professionista.  Ai  soli  fini
dell'ammissione al concorso, il  servizio  prestato  nell'ambito  del
corso di formazione di cui  all'art.  46  della  legge  regionale  n.
37/2009 e' computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco. 
  2. Non e' ammesso al concorso di cui al comma 1 il  personale  che,
nel biennio antecedente la data di  pubblicazione  del  bando,  abbia
riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave alla multa. Non
e', altresi', ammesso al concorso il personale  che  abbia  riportato
sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero  che
sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
  3. Ai fini della formazione della graduatoria di cui  al  comma  4,
sono ammessi a valutazione i seguenti titoli,  con  attribuzione  del
relativo punteggio: 
    a) titoli di studio: 
      1) diploma di qualifica, rilasciato da istituto  di  istruzione
secondaria superiore: punti 0,50; 
      2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: punti 1; 
      3) laurea attinente alla qualifica messa a concorso: punti 2; 
      4) laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso:
punti 2,50; 
      5) diploma di specializzazione, conseguito al termine di  corsi
di  specializzazione  istituiti  dalle  Universita',  attinente  alla
qualifica messa a concorso: punti 3; 
    b) corsi di aggiornamento professionale, fatta  eccezione  per  i
corsi basici: 
      1)  frequenza  con   profitto   di   corsi   di   aggiornamento
professionale organizzati dall'amministrazione regionale  in  materie
attinenti all'attivita' istituzionale: 0,25 punti per ogni  settimana
o periodo di trentasei ore. I punteggi  dei  corsi  di  aggiornamento
professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio  massimo  di
punti 3,00; 
      2) nei limiti di cui al numero 1), sono valutati anche i  corsi
per  l'acquisizione  delle  qualificazioni  risultanti  da   appositi
brevetti o  patenti  ovvero  da  certificazioni  dell'amministrazione
regionale; 
    c) anzianita' nel ruolo di vigile del fuoco professionista: punti
2,00,  per  ogni  anno,  le  frazioni  di  anno  sono  calcolate   in
dodicesimi. 
  4. La Commissione tecnica, nominata per  la  sola  valutazione  dei
titoli di cui al comma 3, lettera  a),  ai  sensi  dell'art.  36  del
regolamento regionale  n.  1/2013,  provvede  alla  formazione  della
graduatoria per la  successiva  ammissione  al  corso  di  formazione
professionale,  sulla  base  del  punteggio  riportato   da   ciascun
candidato.  A   parita'   di   punteggio   prevalgono,   nell'ordine,
l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di  servizio  e  la  maggiore
eta'. Accede al corso di formazione un numero di concorrenti  pari  a
quello   dei   posti   messi   a   concorso,    previo    superamento
dell'accertamento della conoscenza della lingua francese  o  italiana
di cui all'art. 16 del regolamento regionale n.  1/2013.  I  punteggi
dei titoli di studio non  sono  fra  loro  cumulabili:  si  considera
esclusivamente il titolo che da' luogo al punteggio piu'  elevato.  I
punteggi sono ridotti della meta' nel caso di titoli non coerenti con
l'attivita' professionale della qualifica a  concorso.  Nel  caso  di
rinunce prima dell'inizio del  corso,  si  procede  allo  scorrimento
della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili. 
  5. Il corso di formazione professionale e'  organizzato  dal  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco e si svolge con le modalita'  e  nelle
medesime date e sedi stabilite per il personale appartenente a  detto
Corpo. Il programma  didattico,  le  materie,  l'articolazione  delle
verifiche  intermedie  e  le  sedi  di  svolgimento  del  corso  sono
stabilite  dal  Dipartimento  dei  Vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa  civile  del  Ministero  dell'interno,  prima
dell'inizio del corso stesso, e comunicate  ai  partecipanti  per  il
tramite del Comandante del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco.  E'
escluso dal corso o dall'esame di fine corso il personale che: 
    a) dichiara di rinunciare al corso; 
    b) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso  per  piu'  di
quindici giorni,  anche  non  consecutivi.  Nell'ipotesi  di  assenza
dovuta a infermita' contratta durante il corso  ovvero  a  infermita'
dipendente  da  causa  di  servizio,  il  candidato  e'   ammesso   a
partecipare di diritto al corrispondente primo  corso  successivo  al
riconoscimento della sua idoneita'  psico-fisica  e  sempre  che  nel
periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle  cause
di esclusione previste per la partecipazione al concorso. E'  espulso
dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzione
disciplinare pari o piu' grave alla multa. 
  6. La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi dell'art. 36  del
regolamento regionale n. 1/2013, e' composta da almeno due dirigenti,
di cui uno con funzioni di presidente, da  almeno  un  componente  di
qualifica non inferiore a quello di  ispettore  antincendi  e  da  un
segretario, nominati di preferenza tra  i  componenti  designati  dal
Dipartimento dei Vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile del Ministero dell'interno nell'ambito delle  procedure
per il reclutamento di capi squadra del Corpo  nazionale  dei  Vigili
del fuoco. 
  7. La procedura concorsuale si  conclude  con  l'esame  finale  del
corso di formazione professionale, da effettuarsi  con  le  modalita'
stabilite per il reclutamento dei capi squadra  del  Corpo  nazionale
dei Vigili del fuoco. La graduatoria  finale  di  merito  e'  stilata
sulla base del punteggio riportato nell'esame di  fine  corso  ed  e'
approvata dal  dirigente  della  struttura  regionale  competente  in
materia di concorsi. A parita' di punteggio si applicano i criteri di
preferenza di cui al comma 4. 
  8. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le
disposizioni di cui alla legge regionale n. 37/2009 e al  regolamento
regionale n. 1/2013, in quanto compatibili.