Art. 3 
 
          Disposizioni in materia di tutela del paesaggio. 
       Modificazione alla legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 
 
  1. Al comma 8 dell'art. 50 della legge regionale 13 luglio 2020, n.
8 (Assestamento al bilancio  di  previsione  della  Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste per l'anno 2020  e  misure  urgenti  per
contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19),
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale  restituzione
del contributo puo' essere  rateizzata  in  ventiquattro  mesi  senza
interessi.». 
  2. La lettera c) del comma 2 dell'art. 78 della legge regionale  n.
8/2020 e' sostituita dalla seguente: 
    «c) devono  rispettare  le  discipline  vigenti,  se  riguardanti
edifici classificati monumento o documento dai PRG;». 
  3. L'art. 79 della legge regionale  n.  8/2020  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 79 (Proroga di termini in materia  urbanistica).  -  1.  In
deroga a quanto previsto dall'art. 60, comma 5, della legge regionale
n. 11/1998, per i permessi di costruire  rilasciati  o  in  corso  di
validita' nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 30  giugno
2021, il termine per l'inizio dei lavori e' di tre anni e quello  per
la conclusione dei lavori e' di cinque anni dall'inizio  dei  lavori,
indipendentemente dalla quota altimetrica. E' sempre fatta  salva  la
proroga  dei  permessi  di  costruire  per  un  periodo  massimo   di
ventiquattro mesi, ai  sensi  dell'art.  60,  comma  6,  della  legge
regionale n. 11/1998. Sopra i 1500 metri di quota il termine  per  la
conclusione dei lavori e' di 7 anni. 
    2. Per tutte le SCIA presentate dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge al 30 giugno 2021, le autorizzazioni, i pareri o
gli atti di assenso dovuti ai sensi dell'art. 61,  comma  7,  lettera
a), della legge regionale n. 11/1998 sono rilasciati entro il termine
massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 
    3. In deroga a quanto previsto dall'art. 61, comma 8, della legge
regionale n. 11/1998, per tutte le SCIA  presentate  o  in  corso  di
validita' nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 30  giugno
2021, l'ultimazione dei lavori deve avvenire nel termine  di  quattro
anni dalla data di presentazione. 
    4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
30 giugno 2021, il termine di cui all'art.  63-ter,  comma  1,  della
legge regionale n. 11/1998 e' di centoventi giorni  decorrente  dalla
data di ultimazione dei lavori. 
    5. In deroga a quanto previsto dall'art. 48, comma 7, della legge
regionale n. 11/1998, i  piani  urbanistici  di  dettaglio  (PUD)  di
iniziativa privata e pubblica di cui agli  articoli  49  e  50  della
medesima legge, i cui termini di  validita'  siano  in  scadenza  nel
periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al  30  giugno  2021,  sono
automaticamente prorogati di un anno.».