Art. 3 Disposizioni in materia di tutela del paesaggio. Modificazione alla legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 1. Al comma 8 dell'art. 50 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale restituzione del contributo puo' essere rateizzata in ventiquattro mesi senza interessi.». 2. La lettera c) del comma 2 dell'art. 78 della legge regionale n. 8/2020 e' sostituita dalla seguente: «c) devono rispettare le discipline vigenti, se riguardanti edifici classificati monumento o documento dai PRG;». 3. L'art. 79 della legge regionale n. 8/2020 e' sostituito dal seguente: «Art. 79 (Proroga di termini in materia urbanistica). - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 60, comma 5, della legge regionale n. 11/1998, per i permessi di costruire rilasciati o in corso di validita' nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2021, il termine per l'inizio dei lavori e' di tre anni e quello per la conclusione dei lavori e' di cinque anni dall'inizio dei lavori, indipendentemente dalla quota altimetrica. E' sempre fatta salva la proroga dei permessi di costruire per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ai sensi dell'art. 60, comma 6, della legge regionale n. 11/1998. Sopra i 1500 metri di quota il termine per la conclusione dei lavori e' di 7 anni. 2. Per tutte le SCIA presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge al 30 giugno 2021, le autorizzazioni, i pareri o gli atti di assenso dovuti ai sensi dell'art. 61, comma 7, lettera a), della legge regionale n. 11/1998 sono rilasciati entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 3. In deroga a quanto previsto dall'art. 61, comma 8, della legge regionale n. 11/1998, per tutte le SCIA presentate o in corso di validita' nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2021, l'ultimazione dei lavori deve avvenire nel termine di quattro anni dalla data di presentazione. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2021, il termine di cui all'art. 63-ter, comma 1, della legge regionale n. 11/1998 e' di centoventi giorni decorrente dalla data di ultimazione dei lavori. 5. In deroga a quanto previsto dall'art. 48, comma 7, della legge regionale n. 11/1998, i piani urbanistici di dettaglio (PUD) di iniziativa privata e pubblica di cui agli articoli 49 e 50 della medesima legge, i cui termini di validita' siano in scadenza nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2021, sono automaticamente prorogati di un anno.».