Art. 10 Promozione della previdenza complementare 1. Al fine di accompagnare le fasi di transizione dei progetti di vita della famiglia, la Regione riconosce al nucleo familiare in possesso della Carta Famiglia di cui all'art. 6, in corso di validita', un contributo annuo a sostegno dei versamenti effettuati nell'anno di riferimento in un fondo di previdenza complementare intestato al minore, aperto presso un soggetto convenzionato. 2. Il contributo e' riconosciuto, nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge, dall'anno civile successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per i figli minori, anche adottati, e decorre dal secondo anno di eta'. 3. L'importo del contributo e' determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale ed e' subordinato alla permanenza della residenza nel territorio regionale. 4. Con regolamento regionale sono definiti l'intensita' della misura di cui al comma 1, modulata in relazione al numero di figli a carico, alla presenza di una persona con disabilita' nel nucleo familiare e alla permanenza nel territorio regionale, nonche' le modalita' e i termini di presentazione della domanda, le modalita' di erogazione, eventuali incompatibilita' o limiti di cumulo con analoghe agevolazioni statali aventi le medesime finalita' e ogni altro elemento necessario per la sua attuazione. 5. La Regione stipula convenzioni con Fondi di previdenza complementare per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.