Art. 10 
 
              Promozione della previdenza complementare 
 
  1. Al fine di accompagnare le fasi di transizione dei  progetti  di
vita della famiglia, la Regione  riconosce  al  nucleo  familiare  in
possesso della  Carta  Famiglia  di  cui  all'art.  6,  in  corso  di
validita', un contributo annuo a sostegno dei  versamenti  effettuati
nell'anno di riferimento in  un  fondo  di  previdenza  complementare
intestato al minore, aperto presso un soggetto convenzionato. 
  2. Il contributo e' riconosciuto, nei limiti  delle  disponibilita'
finanziarie previste dalla legge, dall'anno  civile  successivo  alla
data di entrata in vigore della presente legge per  i  figli  minori,
anche adottati, e decorre dal secondo anno di eta'. 
  3.  L'importo  del  contributo  e'  determinato   annualmente   con
deliberazione  della  Giunta  regionale  ed   e'   subordinato   alla
permanenza della residenza nel territorio regionale. 
  4. Con  regolamento  regionale  sono  definiti  l'intensita'  della
misura di cui al comma 1, modulata in relazione al numero di figli  a
carico, alla presenza di  una  persona  con  disabilita'  nel  nucleo
familiare e alla permanenza  nel  territorio  regionale,  nonche'  le
modalita' e i termini di presentazione della domanda, le modalita' di
erogazione,  eventuali  incompatibilita'  o  limiti  di  cumulo   con
analoghe agevolazioni statali aventi le  medesime  finalita'  e  ogni
altro elemento necessario per la sua attuazione. 
  5.  La  Regione  stipula  convenzioni  con  Fondi   di   previdenza
complementare  per  l'attuazione  delle  disposizioni  del   presente
articolo.