Art. 12 Misure fiscali 1. La Regione, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'art. 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), puo' prevedere, in sede di approvazione della legge di stabilita', agevolazioni di natura fiscale con riferimento a tributi il cui gettito e' integralmente attribuito alla Regione riconoscendo un «fattore famiglia».