Art. 14 Valorizzazione del sistema di servizi del territorio per le famiglie 1. La Regione riconosce il ruolo chiave dei soggetti pubblici, degli enti del Terzo settore e dei privati, nonche' delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche, che promuovono, attraverso la proposta di modelli organizzativi di servizio, iniziative ed eventi dedicati, riduzioni o agevolazioni tariffarie, azioni volte a facilitare l'accesso ai servizi del territorio da parte delle famiglie e dei giovani, nei seguenti settori: a) culturale; b) turistico; c) sportivo; d) trasporti; e) edilizia residenziale; f) attivita' produttive; g) agricoltura. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 i regolamenti regionali e gli altri atti attuativi di leggi regionali di settore possono prevedere, laddove rilevanti ai fini dell'attuazione della presente legge, uno o piu' dei seguenti criteri di premialita': a) preferenza in graduatoria a parita' di punteggio; b) attribuzione di punteggio aggiuntivo; c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.