Art. 14 
 
Valorizzazione del sistema di servizi del territorio per le famiglie 
 
  1. La Regione riconosce il  ruolo  chiave  dei  soggetti  pubblici,
degli  enti  del  Terzo  settore  e  dei   privati,   nonche'   delle
associazioni e societa' sportive  dilettantistiche,  che  promuovono,
attraverso  la  proposta  di  modelli  organizzativi   di   servizio,
iniziative ed eventi dedicati, riduzioni o  agevolazioni  tariffarie,
azioni volte a facilitare l'accesso  ai  servizi  del  territorio  da
parte delle famiglie e dei giovani, nei seguenti settori: 
    a) culturale; 
    b) turistico; 
    c) sportivo; 
    d) trasporti; 
    e) edilizia residenziale; 
    f) attivita' produttive; 
    g) agricoltura. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 i regolamenti regionali e gli
altri atti attuativi di leggi regionali di settore possono prevedere,
laddove rilevanti ai fini dell'attuazione della presente legge, uno o
piu' dei seguenti criteri di premialita': 
    a) preferenza in graduatoria a parita' di punteggio; 
    b) attribuzione di punteggio aggiuntivo; 
    c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.