Art. 15 Contrassegno promozionale Famiglia FVG 1. Al fine di riconoscere il ruolo sociale dei soggetti pubblici e privati che collaborano nell'attuazione degli interventi per la famiglia nel territorio regionale anche con risorse proprie, a prescindere dal concorso finanziario pubblico, e' istituito il contrassegno Famiglia FVG. 2. Il contrassegno e' concesso, su domanda, dall'Amministrazione regionale, previa valutazione dell'attivita' svolta dal soggetto richiedente e della sua coerenza con la disciplina prevista per la tipologia di attivita'. 3. Possono ottenere il contrassegno gli enti pubblici territoriali, gli enti del Terzo settore e i soggetti privati. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i requisiti per la concessione del contrassegno ed e' approvato lo schema di disciplinare da sottoscrivere da parte del richiedente, contenente le condizioni di concessione, utilizzo e mantenimento del contrassegno. 4. Le attivita' pubbliche e private alle quali e' stato concesso il contrassegno di cui al comma 1 possono utilizzare lo stesso nelle attivita' di comunicazione.