Art. 15 
 
               Contrassegno promozionale Famiglia FVG 
 
  1. Al fine di riconoscere il ruolo sociale dei soggetti pubblici  e
privati che  collaborano  nell'attuazione  degli  interventi  per  la
famiglia nel  territorio  regionale  anche  con  risorse  proprie,  a
prescindere  dal  concorso  finanziario  pubblico,  e'  istituito  il
contrassegno Famiglia FVG. 
  2. Il contrassegno e' concesso,  su  domanda,  dall'Amministrazione
regionale, previa  valutazione  dell'attivita'  svolta  dal  soggetto
richiedente e della sua coerenza con la disciplina  prevista  per  la
tipologia di attivita'. 
  3. Possono ottenere il contrassegno gli enti pubblici territoriali,
gli enti del Terzo settore e i soggetti  privati.  Con  deliberazione
della Giunta regionale sono fissati i requisiti  per  la  concessione
del contrassegno  ed  e'  approvato  lo  schema  di  disciplinare  da
sottoscrivere da parte del richiedente, contenente le  condizioni  di
concessione, utilizzo e mantenimento del contrassegno. 
  4. Le attivita' pubbliche e private alle quali e' stato concesso il
contrassegno di cui al comma 1 possono  utilizzare  lo  stesso  nelle
attivita' di comunicazione.