Art. 6 
 
                           Carta Famiglia 
 
  1. La  Regione  istituisce  la  Carta  Famiglia  quale  misura  per
promuovere e sostenere le famiglie  con  figli  a  carico  attraverso
l'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e
tariffe, o nell'erogazione  diretta  di  benefici  economici  per  la
fornitura di beni  e  servizi  significativi  nella  vita  familiare,
ovvero di specifiche imposte e tasse, nel  rispetto  della  normativa
statale in materia tributaria. 
  2. La Carta Famiglia e'  attribuita  dal  Comune  di  residenza  al
genitore richiedente con almeno un figlio a carico, in possesso di un
ISEE pari o inferiore a 30.000 euro,  residente  per  un  periodo  di
almeno ventiquattro mesi  continuativi  nel  territorio  regionale  e
appartenente a una delle seguenti categorie: 
    a) cittadini italiani; 
    b)   cittadini   di   Stati   appartenenti   all'Unione   europea
regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai  sensi  del
decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  30  (Attuazione   della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione  e
dei loro familiari di circolare  e  di  soggiornare  liberamente  nel
territorio degli Stati membri); 
    c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo ai sensi  del  decreto  legislativo  8  gennaio  2007,  n.  3
(Attuazione della  direttiva  2003/109/CE  relativa  allo  status  di
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo); 
    d)  titolari  dello  status  di  rifugiato  e  dello  status   di
protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo  19  novembre
2007, n. 251 (Attuazione della  direttiva  2004/83/CE  recante  norme
minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta); 
    e) i soggetti di cui all' art.  41  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero); 
    f) titolari di permesso di soggiorno per  motivi  di  ricerca  ai
sensi dell' art. 27-ter del decreto legislativo n. 286/1998 . 
  3. In caso di separazione o divorzio, la  Carta  e'  attribuita  al
genitore che ha cura della ordinaria gestione del figlio a  carico  e
che con esso convive, come indicato consensualmente  dai  genitori  o
come   individuabile   dal   provvedimento   giudiziale   concernente
l'affidamento o l'abituale  collocazione  abitativa  del  figlio.  Ai
genitori adottivi la Carta e' riconosciuta fin dall'avvio del periodo
di affidamento preadottivo. La Carta e'  altresi'  riconosciuta  alle
persone affidatarie di minori, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.
184  (Diritto  del  minore  ad  una  famiglia),  per  il  periodo  di
permanenza dei minori in famiglia. 
  4.  La  madre  con  figli  a  carico  inserita   in   un   percorso
personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da  situazioni  di
violenza puo' presentare domanda di Carta Famiglia  e  accedere  alle
agevolazioni collegate anche in assenza di attestazione ISEE. 
  5. Con regolamento  regionale  sono  determinate  le  modalita'  di
presentazione  della  domanda,  di  rilascio  e  validita'  di  Carta
Famiglia,  i  benefici  attivabili  con  riferimento  alle  categorie
merceologiche e le tipologie di servizi a essa connesse, le modalita'
di applicazione  delle  relative  agevolazioni,  che  possono  essere
modulate in base al numero dei figli a carico, alla presenza  di  una
persona  con  disabilita'  nel  nucleo  familiare,   alla   residenza
continuativa nel territorio regionale e alla spesa sostenuta. 
  6. I Comuni possono attivare autonomamente le agevolazioni  di  cui
al  comma  1,  senza  alcun  onere  a   carico   dell'Amministrazione
regionale. 
  7. La Regione puo' stipulare convenzioni con  soggetti  pubblici  e
privati per l'applicazione di riduzioni di costi per la fornitura  di
beni e servizi significativi nella vita familiare, senza alcun  onere
a carico dell'Amministrazione regionale.