Art. 6 Carta Famiglia 1. La Regione istituisce la Carta Famiglia quale misura per promuovere e sostenere le famiglie con figli a carico attraverso l'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe, o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, ovvero di specifiche imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria. 2. La Carta Famiglia e' attribuita dal Comune di residenza al genitore richiedente con almeno un figlio a carico, in possesso di un ISEE pari o inferiore a 30.000 euro, residente per un periodo di almeno ventiquattro mesi continuativi nel territorio regionale e appartenente a una delle seguenti categorie: a) cittadini italiani; b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo); d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta); e) i soggetti di cui all' art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); f) titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca ai sensi dell' art. 27-ter del decreto legislativo n. 286/1998 . 3. In caso di separazione o divorzio, la Carta e' attribuita al genitore che ha cura della ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio. Ai genitori adottivi la Carta e' riconosciuta fin dall'avvio del periodo di affidamento preadottivo. La Carta e' altresi' riconosciuta alle persone affidatarie di minori, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), per il periodo di permanenza dei minori in famiglia. 4. La madre con figli a carico inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza puo' presentare domanda di Carta Famiglia e accedere alle agevolazioni collegate anche in assenza di attestazione ISEE. 5. Con regolamento regionale sono determinate le modalita' di presentazione della domanda, di rilascio e validita' di Carta Famiglia, i benefici attivabili con riferimento alle categorie merceologiche e le tipologie di servizi a essa connesse, le modalita' di applicazione delle relative agevolazioni, che possono essere modulate in base al numero dei figli a carico, alla presenza di una persona con disabilita' nel nucleo familiare, alla residenza continuativa nel territorio regionale e alla spesa sostenuta. 6. I Comuni possono attivare autonomamente le agevolazioni di cui al comma 1, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale. 7. La Regione puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'applicazione di riduzioni di costi per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.