Art. 7 
 
                            Dote famiglia 
 
  1. Al fine di garantire ai  minori  l'opportunita'  di  accedere  a
contesti educativi, ludici  e  ricreativi,  nonche'  di  favorire  il
bilanciamento  dei  tempi  di  vita  familiare  e  i  tempi  di  vita
lavorativa, la Regione  istituisce  la  dote  famiglia  quale  misura
finanziaria diretta a facilitare la  fruizione  e  l'acquisizione  di
servizi di  conciliazione,  di  cura  e  di  sostegno  alla  funzione
genitoriale ed educativa. 
  2. Tramite la dote famiglia si riconosce un contributo annuale, nei
limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge, per  le
spese sostenute nell'anno di riferimento per le seguenti  prestazioni
e servizi: 
    a) servizi di sostegno alla genitorialita' ed  educativi  rivolti
ai minori, organizzati in orari e periodi extra scolastici; 
    b) percorsi di  sostegno  scolastico  o  di  apprendimento  delle
lingue straniere; 
    c) servizi culturali; 
    d) servizi turistici; 
    e) percorsi didattici e di educazione artistica e musicale; 
    f) attivita' sportive. 
  3. I servizi di cui al comma 2 sono erogati da  soggetti  pubblici,
privati o enti del Terzo settore, fruiti nel territorio  regionale  e
organizzati nel rispetto delle normative di settore. 
  4. Per accedere alla dote famiglia  il  genitore  richiedente  deve
essere in possesso della Carta Famiglia in corso di validita' di  cui
all'art. 6. 
  5.  Con  regolamento  regionale  sono  definiti  le  modalita'   di
presentazione della domanda e l'intensita' della  misura  di  cui  al
comma 1, che puo' essere modulata in relazione al numero dei figli  a
carico, alla presenza di  una  persona  con  disabilita'  nel  nucleo
familiare e alla residenza continuativa nel territorio regionale. 
  6. La dote famiglia e' cumulabile con altri benefici  e  contributi
di natura pubblica o sgravi fiscali concessi al nucleo  familiare  di
cui al comma 4 esclusivamente per la spesa non coperta dalla  dote  e
comunque non oltre la spesa complessiva sostenuta. La  dote  famiglia
non e' cumulabile con i benefici di cui  all'  art.  15  della  legge
regionale 18 agosto 2005, n.  20  (Sistema  educativo  integrato  dei
servizi per la prima infanzia).