Art. 8 
 
Sistema integrato di educazione e istruzione dalla  nascita  fino  ai
                              sei anni 
 
  1. La Regione, al fine di garantire a tutte le bambine e i  bambini
pari opportunita' di sviluppo delle proprie  potenzialita',  promuove
l'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione  dalla
nascita fino ai sei anni. 
  2. Nell'ambito delle politiche di  settore,  la  Regione  favorisce
l'accesso al sistema integrato di cui al comma 1 attraverso misure di
sostegno dedicate alle famiglie e al  sistema  dei  servizi  previsti
dalla legge regionale n. 20/2005 e dalla  legge  regionale  30  marzo
2018,  n.  13  (Interventi  in  materia  di  diritto  allo  studio  e
potenziamento   dell'offerta   formativa   del   sistema   scolastico
regionale). 
  3. Al fine  di  favorire  lo  sviluppo  del  sistema  integrato  di
educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei  sei
anni di eta', la Giunta regionale, in attuazione  dell'  art.  6  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65  (Istituzione  del  sistema
integrato di educazione e di istruzione  dalla  nascita  sino  a  sei
anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e),  della  legge
13 luglio 2015, n. 107), d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale,
tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali e nei  limiti
delle  disponibilita'  del   bilancio,   adotta   la   programmazione
pluriennale  dell'offerta  educativa  in   termini   quantitativi   e
qualitativi del sistema, le  priorita'  e  le  linee  di  sviluppo  e
potenziamento.