Art. 8 Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni 1. La Regione, al fine di garantire a tutte le bambine e i bambini pari opportunita' di sviluppo delle proprie potenzialita', promuove l'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni. 2. Nell'ambito delle politiche di settore, la Regione favorisce l'accesso al sistema integrato di cui al comma 1 attraverso misure di sostegno dedicate alle famiglie e al sistema dei servizi previsti dalla legge regionale n. 20/2005 e dalla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale). 3. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di eta', la Giunta regionale, in attuazione dell' art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali e nei limiti delle disponibilita' del bilancio, adotta la programmazione pluriennale dell'offerta educativa in termini quantitativi e qualitativi del sistema, le priorita' e le linee di sviluppo e potenziamento.