Art. 9 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 13/2018 
 
  1. Alla legge regionale n.  13/2018  sono  introdotte  le  seguenti
modifiche: 
    a) al comma 1  dell'art.  18  le  parole:  «di  istruzione»  sono
soppresse; 
    b) al comma 1  dell'art.  21  le  parole:  «di  istruzione»  sono
soppresse; 
    c) al comma 2 dell'art. 52-quater dopo le parole «anche  su  base
pluriennale» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  favorire  la  graduale
attuazione del sistema integrato di  educazione  e  istruzione  dalla
nascita fino ai sei anni anche attraverso la realizzazione  dei  Poli
per l'infanzia di cui all'art. 3 del decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato  di  educazione  e  di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1,  commi
180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107)»; 
    d) al comma 3 dell'art.  52-quater  dopo  le  parole  «gli  esiti
finali degli alunni ed i casi di disagio e di  abbandono  scolastico»
sono aggiunte le seguenti: «, l'evoluzione del sistema  integrato  di
educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni».