Art. 9 Modifiche alla legge regionale n. 13/2018 1. Alla legge regionale n. 13/2018 sono introdotte le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'art. 18 le parole: «di istruzione» sono soppresse; b) al comma 1 dell'art. 21 le parole: «di istruzione» sono soppresse; c) al comma 2 dell'art. 52-quater dopo le parole «anche su base pluriennale» sono aggiunte le seguenti: «, favorire la graduale attuazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni anche attraverso la realizzazione dei Poli per l'infanzia di cui all'art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107)»; d) al comma 3 dell'art. 52-quater dopo le parole «gli esiti finali degli alunni ed i casi di disagio e di abbandono scolastico» sono aggiunte le seguenti: «, l'evoluzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni».