Art. 19 Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 19/2015 1. Le lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 «Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita'») sono sostituite dalle seguenti: «a) conservare, gestire e valorizzare il complesso, integrato ed unico patrimonio storico, artistico, architettonico, naturalistico e culturale oggetto di protezione, supportando i soggetti proprietari e possessori a seguito di specifiche convenzioni; b) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti, supportando i soggetti proprietari e possessori a seguito di specifiche convenzioni; c) promuovere e sviluppare la conoscenza e le attivita' di ricerca e di documentazione delle realta' oggetto di tutela e di valorizzazione e del complessivo sistema di questi complessi devozionali, supportando i soggetti proprietari e possessori a seguito di specifiche convenzioni;». 2. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 19/2015 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini della gestione delle riserve ad esso affidate l'Ente di gestione dei Sacri Monti stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, nelle quali sono individuati i rispettivi compiti e le modalita' di svolgimento degli stessi, mediante apposito regolamento, nonche' le relative risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle attivita' volte al raggiungimento delle finalita' previste dalla presente legge.».