Art. 20 Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 19/2015 1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19/2015 e' aggiunta la seguente: «m-bis) esercizio di attivita' economiche senza la stipula di apposite convenzioni che ne regolano vincoli e limiti delle attivita' in modo che sia assicurata la compatibilita' con i luoghi ed i valori immateriali oggetto di valorizzazione da parte dell'Ente.».