Art. 21 Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 11/2018 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) e' inserito il seguente: «4-bis. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2 e nel quadro della normativa statale in materia di Fondazioni lirico sinfoniche, la Regione riconosce il ruolo rivestito dalla Fondazione Teatro Regio di Torino, di cui e' socio fondatore, nel contesto del sistema regionale dello spettacolo dal vivo, anche in funzione della crescita sociale e culturale della collettivita' e ne sostiene l'attivita' istituzionale di produzione e di diffusione di spettacoli lirici, di balletto e concerti in ambito regionale, nazionale e internazionale, di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio architettonico, archivistico, storico e culturale, di sviluppo della ricerca, di formazione dei quadri artistici e tecnici e di educazione musicale della collettivita'.».