Art. 38 Copertura finanziaria 1. Dall'attuazione degli articoli 18, 27 e 32 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni si fa fronte mediante le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2021 - 2023 con la legge regionale 29 novembre, n. 45 (Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023. Seconda variazione).