Art. 38 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione degli articoli 18, 27 e 32 non derivano nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 
  2. Agli oneri conseguenti alle  altre  disposizioni  si  fa  fronte
mediante le maggiori entrate e le riduzioni  di  spesa  apportate  al
bilancio di  previsione  2021  -  2023  con  la  legge  regionale  29
novembre, n. 45 (Bilancio di  previsione  finanziario  2021  -  2023.
Seconda variazione).