Art. 3 
 
    Finanziamento investimenti mediante ricorso all'indebitamento 
      Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 99/2020 
 
  1. L'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio
di previsione finanziario 2021-2023), e' sostituito dal seguente: 
    «Art.   6   (Finanziamento    investimenti    mediante    ricorso
all'indebitamento). - 1. Nel triennio  2021-2023  e'  autorizzata  la
contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti  obbligazionari  per
l'importo  complessivo   di   euro   598.739.754,63   di   cui   euro
176.443.355,28  nel  2021,  euro  289.352.500,69  nel  2022  ed  euro
132.943.898,66  nel  2023  subordinatamente  al  rispetto  di  quanto
disposto  dall'art.  3  della  legge  24  dicembre   2003,   n.   350
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato «legge finanziaria 2004», di quanto previsto dall'art. 62
del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42)  e
all'osservanza di quanto recato dall'art.  62  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo  economico,
la  semplificazione,  la  competitivita',  la  stabilizzazione  della
finanza pubblica  e  la  perequazione  Tributaria),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
    2. Nell'ambito dell'indebitamento complessivamente autorizzato al
comma 1, per il finanziamento degli investimenti del  solo  esercizio
2021, e' autorizzato il ricorso all'indebitamento per far-fronte alle
effettive esigenze di cassa,  come  previsto  dal  l'art.  10,  comma
2-bis, del decreto legislativo n. 118/2011, per  euro  18.021.444,91,
ai  sensi  dell'art.  10  della  legge  24  dicembre  2012,  n.   243
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio
ai sensi  dell'art.  81,  sesto  comma,  della  Costituzione)  e  nel
rispetto del l'art. 3, commi 16-21, della  legge  n.  350/2003,  come
integrati dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004,  n.
168 (Interventi urgenti per il  contenimento  della  spesa  pubblica)
convertito, con modificazioni, dal la legge 30 luglio 2004, n. 191. 
    3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da  estinguersi  in
un periodo di ammortamento non superiore ad ami trenta, ad  un  tasso
massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e
prestiti. 
    4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa  depositi  e
prestiti e/o con la Banca europea per gli investi menti (BEI). 
    5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al  comma  3,  relativi
agli esercizi 2022 e 2023, nonche'  l'eventuale  maggiorazione  della
rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilita' di
tasso o agli  eventuali  oneri  conseguenti  al  rischio  di  cambio,
trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli
appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50
«Debito pubblico». 
    6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2023,
determinate  in  misura  non  superiore  a  quella  posta   a   calco
dell'esercizio 2023, trovano copertura con  le  successive  leggi  di
bilancio.».