Art. 3 Finanziamento investimenti mediante ricorso all'indebitamento Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 99/2020 1. L'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023), e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Finanziamento investimenti mediante ricorso all'indebitamento). - 1. Nel triennio 2021-2023 e' autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 598.739.754,63 di cui euro 176.443.355,28 nel 2021, euro 289.352.500,69 nel 2022 ed euro 132.943.898,66 nel 2023 subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004», di quanto previsto dall'art. 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e all'osservanza di quanto recato dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. Nell'ambito dell'indebitamento complessivamente autorizzato al comma 1, per il finanziamento degli investimenti del solo esercizio 2021, e' autorizzato il ricorso all'indebitamento per far-fronte alle effettive esigenze di cassa, come previsto dal l'art. 10, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 118/2011, per euro 18.021.444,91, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) e nel rispetto del l'art. 3, commi 16-21, della legge n. 350/2003, come integrati dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dal la legge 30 luglio 2004, n. 191. 3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad ami trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti. 4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investi menti (BEI). 5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2022 e 2023, nonche' l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilita' di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 «Debito pubblico». 6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2023, determinate in misura non superiore a quella posta a calco dell'esercizio 2023, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.».