Art. 21 Sostituzione dell'art. 70 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 1. L'art. 70 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 70 (Vigilanza sugli organismi di controllo). - 1. La struttura provinciale competente svolge l'attivita' di vigilanza sugli organismi di controllo operanti nel territorio provinciale. 2. L'attivita' di vigilanza consiste nella verifica periodica dei seguenti aspetti: a) il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e provinciale per gli organismi di controllo; b) l'efficacia, l'efficienza e l'imparzialita' delle procedure di controllo adottate; c) l'imparzialita' e il comportamento non discriminatorio in merito all'accesso degli operatori nel sistema; d) la corretta applicazione delle disposizioni impartite. 3. La struttura provinciale competente svolge l'attivita' di vigilanza collaborando anche con altre autorita' provinciali, regionali e nazionali competenti in materia di ispezioni e controlli nel settore agroalimentare, secondo accordi e protocolli d'intesa che prevedono procedure di condivisione e di scambio, anche elettronico, di documenti e informazioni. La struttura provinciale competente puo' predisporre eventuali programmi e protocolli operativi per una migliore efficacia dell'attivita' di vigilanza, che possono prevedere sopralluoghi presso gli organismi di controllo operanti nel territorio e presso gli operatori. 4. Se l'autorizzazione di un organismo di controllo e' revocata dalle competenti autorita' statali gli operatori assoggettati al controllo dell'organismo revocato provvedono alla scelta di un altro organismo di controllo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'adozione del provvedimento di revoca da parte della struttura provinciale competente.».