Art. 21 
 
          Sostituzione dell'art. 70 della legge provinciale 
                        sull'agricoltura 2003 
 
  1. L'art. 70  della  legge  provinciale  sull'agricoltura  2003  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 70 (Vigilanza  sugli  organismi  di  controllo).  -  1.  La
struttura provinciale  competente  svolge  l'attivita'  di  vigilanza
sugli organismi di controllo operanti nel territorio provinciale. 
    2. L'attivita' di vigilanza consiste nella verifica periodica dei
seguenti aspetti: 
      a) il  mantenimento  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa
dell'Unione europea, nazionale e provinciale  per  gli  organismi  di
controllo; 
      b) l'efficacia, l'efficienza e l'imparzialita' delle  procedure
di controllo adottate; 
      c) l'imparzialita' e il comportamento  non  discriminatorio  in
merito all'accesso degli operatori nel sistema; 
      d) la corretta applicazione delle disposizioni impartite. 
    3. La struttura  provinciale  competente  svolge  l'attivita'  di
vigilanza  collaborando  anche  con  altre   autorita'   provinciali,
regionali e nazionali competenti in materia di ispezioni e  controlli
nel settore agroalimentare, secondo accordi e protocolli d'intesa che
prevedono procedure di condivisione e di scambio, anche  elettronico,
di documenti e informazioni. La struttura provinciale competente puo'
predisporre  eventuali  programmi  e  protocolli  operativi  per  una
migliore efficacia dell'attivita' di vigilanza, che possono prevedere
sopralluoghi  presso  gli  organismi  di   controllo   operanti   nel
territorio e presso gli operatori. 
    4. Se l'autorizzazione di un organismo di controllo  e'  revocata
dalle competenti autorita'  statali  gli  operatori  assoggettati  al
controllo dell'organismo revocato provvedono alla scelta di un  altro
organismo di controllo entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione dell'adozione del  provvedimento  di  revoca  da  parte
della struttura provinciale competente.».