Art. 22 
 
          Sostituzione dell'art. 71 della legge provinciale 
                        sull'agricoltura 2003 
 
  1. L'art. 71  della  legge  provinciale  sull'agricoltura  2003  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 71 (Sanzioni amministrative pecuniarie per gli organismi di
controllo). - 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni  penali
se il fatto costituisce reato, per  le  violazioni  di  questa  legge
commesse dagli  organismi  di  controllo  si  applicano  le  sanzioni
amministrative previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 20 del
2018. 
    2. Per le violazioni non espressamente richiamate nell'art. 8 del
decreto legislativo n. 20 del 2018  e  per  le  altre  violazioni  di
questa  legge  e  del  regolamento  di  esecuzione,  l'organismo   di
controllo   e   chiunque   riveste   funzioni   di    rappresentanza,
amministrazione o direzione dell'organismo di controllo o di una  sua
unita' organizzativa dotata di autonomia funzionale e' punito con una
sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro. 
    3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la
legge 24 novembre 1981, n. 689  (Modifiche  al  sistema  penale).  La
struttura provinciale  competente  emette  l'ordinanza-ingiunzione  o
l'ordinanza di archiviazione previste dall'art. 18 della legge n. 689
del 1981. Le somme riscosse  ai  sensi  del  presente  articolo  sono
introitate nel bilancio della provincia.  La  misura  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie e' aggiornata ogni cinque  anni  in  misura
pari all'intera variazione,  accertata  dall'ISTAT,  dell'indice  dei
prezzi al consumo per le famiglie  di  operai  e  impiegati  -  media
nazionale - verificatasi nei cinque anni precedenti. A questo  scopo,
entro il 1° dicembre di ogni quinquennio, la giunta provinciale fissa
i nuovi  limiti  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  che  si
applicano dal  1°  gennaio  dell'anno  successivo.  La  misura  delle
sanzioni  amministrative  pecuniarie   aggiornata   e'   oggetto   di
arrotondamento  all'unita'  di  euro,  per  eccesso  se  la  frazione
decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro, per  difetto  se
e' inferiore a questo limite. 
    4. Il regolamento di esecuzione individua le  violazioni  per  le
quali  si  applica  l'istituto  del   temperamento   delle   sanzioni
amministrative previsto dalla legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20
(Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative).».