Art. 22 Sostituzione dell'art. 71 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 1. L'art. 71 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 71 (Sanzioni amministrative pecuniarie per gli organismi di controllo). - 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni di questa legge commesse dagli organismi di controllo si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 20 del 2018. 2. Per le violazioni non espressamente richiamate nell'art. 8 del decreto legislativo n. 20 del 2018 e per le altre violazioni di questa legge e del regolamento di esecuzione, l'organismo di controllo e chiunque riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia funzionale e' punito con una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro. 3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). La struttura provinciale competente emette l'ordinanza-ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione previste dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della provincia. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie e' aggiornata ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - media nazionale - verificatasi nei cinque anni precedenti. A questo scopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio, la giunta provinciale fissa i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata e' oggetto di arrotondamento all'unita' di euro, per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se e' inferiore a questo limite. 4. Il regolamento di esecuzione individua le violazioni per le quali si applica l'istituto del temperamento delle sanzioni amministrative previsto dalla legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative).».