Art. 13 
 
Norma finanziaria relativa alle disposizioni del titolo II. 
Inserimento dell'art. 8-quater nella legge regionale n. 46/2050. 
 
  1. Dopo l'art. 8-ter della legge regionale n. 46/2015  e'  aggiunto
il seguente: 
    «Art. 8-quater (Norma finanziaria relativa alle disposizioni  del
titolo II). - 1. Per la copertura degli  oneri  finanziari  derivanti
dalla realizzazione delle iniziative di  cui  al  titolo  II,  si  fa
fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2023-2024
del Consiglio regionale nel modo seguente: 
      per  un  importo   massimo   di   euro   50.000,00   imputabili
all'esercizio  2022  alla   missione   14   «Sviluppo   economico   e
competitivita'», programma  03  «Ricerca  ed  innovazione»  Titolo  1
«Spese correnti»; 
      per  un  importo   massimo   di   euro   50.000,00   imputabili
all'esercizio  2023  alla   missione   14   «Sviluppo   economico   e
competitivita'», programma  03  «Ricerca  ed  innovazione»  Titolo  1
«Spese correnti»; 
      per  un  importo   massimo   di   euro   50.000,00   imputabili
all'esercizio  2024  alla   missione   14   «Sviluppo   economico   e
competitivita'», programma  03  «Ricerca  ed  innovazione»  Titolo  1
«Spese correnti». 
  2. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  della
presente legge per  le  annualita'  successive  si  provvede  con  la
deliberazione del Consiglio regionale che approva il proprio bilancio
di previsione quantificandone il relativo onere.».