Art. 3 
 
                       Aziende per il turismo 
 
  1. Le attivita' di interesse generale svolte dalle APT sono rivolte
alla totalita' degli utenti e degli operatori del proprio  ambito  di
competenza, per le quali non esistono soggetti che operano in  regime
di concorrenza diretta con le APT. Le attivita'  a  beneficio  di  un
numero ristretto di  utenti  o  operatori  devono  essere  finanziate
totalmente da risorse private. 
  2. Nell'ambito delle funzioni di interesse generale di cui all'art.
7, comma 2, della legge provinciale, e' ricompresa anche  l'attivita'
statistica svolta a favore del sistema statistico provinciale  e  del
sistema statistico nazionale.