Art. 3 Aziende per il turismo 1. Le attivita' di interesse generale svolte dalle APT sono rivolte alla totalita' degli utenti e degli operatori del proprio ambito di competenza, per le quali non esistono soggetti che operano in regime di concorrenza diretta con le APT. Le attivita' a beneficio di un numero ristretto di utenti o operatori devono essere finanziate totalmente da risorse private. 2. Nell'ambito delle funzioni di interesse generale di cui all'art. 7, comma 2, della legge provinciale, e' ricompresa anche l'attivita' statistica svolta a favore del sistema statistico provinciale e del sistema statistico nazionale.