Art. 4 
 
         Regime transitorio dell'ambito turistico Val di Non 
 
  1. In applicazione della deroga di cui all'art. 26, comma 5,  della
legge provinciale, l'ambito Val di Non dell'Azienda per  il  turismo,
esistente  ai  sensi  dell'art.  9  della  legge  provinciale   sulla
promozione turistica 2002, che ha dimostrato  di  corrispondere  alle
condizioni previste per la continuazione della propria  attivita'  e'
articolato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della  legge  provinciale,
come previsto dalla tabella A). 
  2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, fino al 31  dicembre
2022, l'«ambito 4 Val di Sole e Val di Non» previsto nell'Allegato  A
della legge provinciale e' sostituito con l'«ambito 4a Val di  Sole»,
nel quale rientrano i comuni catastali corrispondenti elencati  nella
tabella A) di questo regolamento, e l'«ambito 4b Val di Non», secondo
quanto previsto dal medesimo comma 1. 
  3. All'azienda del comma 1 si applicano in  quanto  compatibili  le
norme previste dalla legge provinciale e  da  questo  regolamento  ad
eccezione della disposizione prevista dall'art. 12, comma 1,  lettera
f), della legge provinciale.