Art. 5 
 
                Ridefinizione degli ambiti turistici 
 
  1. Se le variazioni della configurazione territoriale degli  ambiti
sono proposte  con  richiesta  motivata  del  comune  competente  per
territorio o delle APT per l'intero ambito  territoriale,  la  Giunta
provinciale si pronuncia entro centottanta giorni dalla  richiesta  e
adotta le necessarie modifiche regolamentari, ai sensi  dell'art.  5,
comma 3, della  legge  provinciale.  La  ridefinizione  degli  ambiti
decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione  del
regolamento. 
  2. Al fine della ridefinizione degli ambiti territoriali delle APT,
il limite del  dimensionamento  complessivo  riferito  alle  presenze
turistiche annue per ambito territoriale, previsto dall'art. 5, comma
3, della legge provinciale, puo' essere derogato nel caso in  cui  il
numero di posti letto alberghieri dell'ambito, come risultante  dalle
modifiche territoriali, sia almeno pari a 3.000 unita', estratte  dal
sistema  informativo  del  turismo,  alla  data  della  proposta   di
ridefinizione dell'ambito territoriale.