Art. 5 Ridefinizione degli ambiti turistici 1. Se le variazioni della configurazione territoriale degli ambiti sono proposte con richiesta motivata del comune competente per territorio o delle APT per l'intero ambito territoriale, la Giunta provinciale si pronuncia entro centottanta giorni dalla richiesta e adotta le necessarie modifiche regolamentari, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge provinciale. La ridefinizione degli ambiti decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione del regolamento. 2. Al fine della ridefinizione degli ambiti territoriali delle APT, il limite del dimensionamento complessivo riferito alle presenze turistiche annue per ambito territoriale, previsto dall'art. 5, comma 3, della legge provinciale, puo' essere derogato nel caso in cui il numero di posti letto alberghieri dell'ambito, come risultante dalle modifiche territoriali, sia almeno pari a 3.000 unita', estratte dal sistema informativo del turismo, alla data della proposta di ridefinizione dell'ambito territoriale.