Art. 6 Agenzie territoriali d'area 1. Le agenzie territoriali d'area sono costituite nel numero di quattro in relazione alle aree territoriali di competenza individuate nella tabella B). Le agenzie territoriali d'area svolgono le attivita' previste dall'art. 8 della legge provinciale e sono collocate nelle rispettive aree di competenza. 2. Le agenzie sono incardinate all'interno della societa' per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino che le coordina per le attivita' previste dalla legge provinciale. 3. Con specifiche direttive la Giunta provinciale puo' indicare la durata minima del nucleo tecnico, come definito all'art. 13, commi 2 e 3, della legge provinciale, al fine di garantire la continuita' dell'attivita'.