Art. 6 
 
                     Agenzie territoriali d'area 
 
  1. Le agenzie territoriali d'area sono  costituite  nel  numero  di
quattro in relazione alle aree territoriali di competenza individuate
nella  tabella  B).  Le  agenzie  territoriali  d'area  svolgono   le
attivita'  previste  dall'art.  8  della  legge  provinciale  e  sono
collocate nelle rispettive aree di competenza. 
  2. Le agenzie sono incardinate all'interno della  societa'  per  la
promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino che  le
coordina per le attivita' previste dalla legge provinciale. 
  3. Con specifiche direttive la Giunta provinciale puo' indicare  la
durata minima del nucleo tecnico, come definito all'art. 13, commi  2
e 3, della legge provinciale, al fine  di  garantire  la  continuita'
dell'attivita'.