Art. 3 Giornata regionale della riconoscenza per la solidarieta' e il sacrificio degli Alpini 1. La regione istituisce la «Giornata regionale della riconoscenza per la solidarieta' e il sacrificio degli Alpini», da celebrare il 20 maggio di ogni anno o la prima domenica successiva, in ricordo della prima riunione organizzativa degli Alpini per la ricostruzione del Friuli terremotato nel 1976. 2. In occasione della Giornata di cui al comma i, la Giunta regionale e il Consiglio regionale promuovono iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui temi oggetto della presente legge, in collaborazione con le sezioni territoriali dell'ANA del Friuli-Venezia Giulia.