Art. 3 
 
              Giornata regionale della riconoscenza per 
            la solidarieta' e il sacrificio degli Alpini 
 
  1. La regione istituisce la «Giornata regionale della  riconoscenza
per la solidarieta' e il sacrificio degli Alpini», da celebrare il 20
maggio di ogni anno o la prima domenica successiva, in ricordo  della
prima riunione organizzativa degli Alpini per  la  ricostruzione  del
Friuli terremotato nel 1976. 
  2. In occasione della  Giornata  di  cui  al  comma  i,  la  Giunta
regionale  e  il  Consiglio  regionale   promuovono   iniziative   di
informazione e di sensibilizzazione sui temi oggetto  della  presente
legge, in collaborazione con le  sezioni  territoriali  dell'ANA  del
Friuli-Venezia Giulia.