Art. 5 Azioni a favore della protezione civile e opere di volontariato 1. La regione sostiene le attivita' legate ai campi scuola, alla protezione civile e al soccorso alpino organizzati dalle sezioni territoriali dell'ANA del Friuli-Venezia Giulia e per tali finalita' incentiva: a) l'organizzazione di corsi di formazione e di addestramento; b) l'acquisizione della dotazione strumentale necessaria, con particolare attenzione agli interventi di tutela dell'ambiente e di salvaguardia del territorio; c) nonche' le opere di volontariato a favore della collettivita' di cui all'art. 29 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), sensibilizzando altresi' gli studenti e la cittadinanza riguardo all'importanza della partecipazione a tali attivita'. 2. La giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina con proprio provvedimento criteri e modalita' per l'erogazione degli interventi previsti dal presente articolo. 3. La regione favorisce esperienze formative e di volontariato presso le sezioni e i gruppi territoriali dell'ANA del Friuli-Venezia Giulia.