Art. 5 
 
              Azioni a favore della protezione civile e 
                        opere di volontariato 
 
  1. La regione sostiene le attivita' legate ai  campi  scuola,  alla
protezione civile e al  soccorso  alpino  organizzati  dalle  sezioni
territoriali dell'ANA del Friuli-Venezia Giulia e per tali  finalita'
incentiva: 
    a) l'organizzazione di corsi di formazione e di addestramento; 
    b) l'acquisizione della  dotazione  strumentale  necessaria,  con
particolare attenzione agli interventi di tutela dell'ambiente  e  di
salvaguardia del territorio; 
    c) nonche' le opere di volontariato a favore della  collettivita'
di cui all'art. 29 della legge regionale  31  dicembre  1986,  n.  64
(Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale
in  materia  di  protezione  civile),  sensibilizzando  altresi'  gli
studenti   e   la   cittadinanza   riguardo   all'importanza    della
partecipazione a tali attivita'. 
  2.  La  giunta  regionale,  sentita   la   Commissione   consiliare
competente, determina con proprio provvedimento criteri  e  modalita'
per l'erogazione degli interventi previsti dal presente articolo. 
  3. La regione favorisce  esperienze  formative  e  di  volontariato
presso le sezioni e i gruppi territoriali dell'ANA del Friuli-Venezia
Giulia.