Art. 7 
 
                   Programmazione degli interventi 
 
  1.  La  giunta  regionale,  sentite   le   Commissioni   consiliari
competenti,   nonche'   le   sezioni   territoriali   dell'ANA    del
Friuli-Venezia Giulia, predispone il programma delle azioni  e  degli
obiettivi previsti dalla presente legge  da  perseguirsi  a'  livello
territoriale stabilendo contributi per: 
    a) raduni regionali, provinciali e locali di particolare rilievo; 
    b) organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre,  convegni
e  pubblicazioni  per  celebrare  date  rilevanti  della  storia  del
Friuli-Venezia Giulia, delle nostre  forze  armate,  delle  forze  di
polizia nazionale e locale, nonche' della storia della Patria; 
    c) cooperazione con le istituzioni locali al fine  di  realizzare
progetti sociali e di pubblica utilita'.