Art. 7 Programmazione degli interventi 1. La giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, nonche' le sezioni territoriali dell'ANA del Friuli-Venezia Giulia, predispone il programma delle azioni e degli obiettivi previsti dalla presente legge da perseguirsi a' livello territoriale stabilendo contributi per: a) raduni regionali, provinciali e locali di particolare rilievo; b) organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e pubblicazioni per celebrare date rilevanti della storia del Friuli-Venezia Giulia, delle nostre forze armate, delle forze di polizia nazionale e locale, nonche' della storia della Patria; c) cooperazione con le istituzioni locali al fine di realizzare progetti sociali e di pubblica utilita'.