Art. 8 Disposizioni finanziarie 1. Per le finalita' di cui all'art. 4, comma 2, e' autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - titolo n. i (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. 2. Per le finalita' di cui all'art. 5, comma 2, e all'art. 7 e' autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. 3. Per le finalita' di cui all'art. 6, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. 4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 2 e 3 si provvede mediante prelievo di pari importo, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. 5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli i e 2 della legge maggio 2oos, n. 42), e' allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'al-legato 8 del medesimo decreto legislativo. 6. Alle necessita' derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 6, si provvede ai sensi dell'art. 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'art. 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale io novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilita' e altre disposizioni finanziarie urgenti).