Art. 8 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 4, comma 2, e'  autorizzata  la
spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a valere sulla Missione n. 4
(Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini  di
istruzione non universitaria) - titolo n. i  (Spese  correnti)  dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. 
  2. Per le finalita' di cui all'art. 5, comma 2,  e  all'art.  7  e'
autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione
di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal  2022  al  2024  a  valere
sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1  (Sistema  di
protezione civile) - titolo n. 1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. 
  3. Per le finalita' di cui all'art. 6, comma 1, e'  autorizzata  la
spesa complessiva di 90.000 euro suddivisa in ragione di 30.000  euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a valere sulla  Missione  n.
11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione  civile)
- titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della  spesa
del bilancio per gli anni 2022-2024. 
  4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui  ai  commi  2  e  3  si
provvede mediante prelievo di pari importo, per ciascuno  degli  anni
dal 2022 al 2024, dalla Missione n. 20  (Fondi  e  accantonamenti)  -
Programma n. 3 (Altri fondi) - titolo n.  1  (Spese  correnti)  dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. 
  5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli i e 2  della
legge maggio 2oos,  n.  42),  e'  allegato  il  prospetto  denominato
«Allegato atto  di  variazione  di  bilancio  riportante  i  dati  di
interesse del tesoriere» di cui all'al-legato 8 del medesimo  decreto
legislativo. 
  6. Alle necessita' derivanti alle dotazioni di cassa  in  relazione
alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi  dello  stato  di
previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 6,  si
provvede ai sensi dell'art. 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma  2,
lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'art. 8, comma  2,
lettera c), e comma 3 della legge regionale io novembre 2015,  n.  26
(Disposizioni in materia di programmazione  e  contabilita'  e  altre
disposizioni finanziarie urgenti).