Art. 3 
 
              Programmazione e disposizioni preliminari 
                all'avvio della procedura di appalto 
 
  1. Al fine di  calibrare  obiettivi  e  fabbisogni  delle  stazioni
appaltanti e  realizzare  economie  di  mezzi  e  risorse,  anche  in
relazione all'assetto del mercato, l'acquisto di servizi e  forniture
nonche' l'esecuzione di lavori e opere di cui alla presente legge  e'
oggetto di programmazione effettuata ai sensi  dell'articolo  21  del
Codice e successive modifiche, nonche', ove non falsi la  concorrenza
tra operatori economici e non comporti una violazione dei principi di
non discriminazione e di trasparenza, a consultazioni di mercato  per
la preparazione  dell'appalto,  per  lo  svolgimento  della  relativa
procedura e per informare gli operatori economici  degli  appalti  da
esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi,  ai  sensi
dell'articolo 66 del suddetto Codice e successive modifiche. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel  rispetto  di
quanto disposto dall'articolo 67 del Codice.