Art. 3 Programmazione e disposizioni preliminari all'avvio della procedura di appalto 1. Al fine di calibrare obiettivi e fabbisogni delle stazioni appaltanti e realizzare economie di mezzi e risorse, anche in relazione all'assetto del mercato, l'acquisto di servizi e forniture nonche' l'esecuzione di lavori e opere di cui alla presente legge e' oggetto di programmazione effettuata ai sensi dell'articolo 21 del Codice e successive modifiche, nonche', ove non falsi la concorrenza tra operatori economici e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza, a consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto, per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi, ai sensi dell'articolo 66 del suddetto Codice e successive modifiche. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 67 del Codice.