Art. 4 Elementi premiali per la valutazione degli operatori economici 1. Nei contratti di appalto o di concessione di cui all'articolo 2, fermi restando i requisiti previsti dal Codice e dalla normativa regionale di settore, le stazioni appaltanti, nella definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e in relazione alle caratteristiche dell'appalto, prevedono elementi premiali per la valutazione degli operatori economici volti al miglioramento della qualita' e del benessere nei luoghi di lavoro, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 5. 2. Conformemente a quanto previsto al comma 1, negli appalti ad alta intensita' di manodopera le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici di presentare una relazione descrittiva della propria struttura di impresa, con indicazione, a titolo esemplificativo, delle informazioni relative alla capacita' tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria e alla struttura tecnico-organizzativa dedicata all'appalto, al personale, ai mezzi e alle attrezzature proprie o nella propria disponibilita' o in avvalimento, al contratto collettivo nazionale applicato in riferimento all'attivita' prevalente oggetto dell'appalto nonche', in caso di prestazioni affidate in subappalto, lo schema di contratto tra appaltatore e subappaltatore ovvero del contratto di rete o di altro contratto di collaborazione tra imprese avente incidenza sul personale indicante le concrete modalita' di attuazione della parita' di trattamento economico e normativo e di applicazione del contratto collettivo nazionale applicato in riferimento all'attivita' prevalente, secondo quanto disposto dall'articolo 105, comma 14, del Codice e successive modifiche.