Art. 4 
 
                Elementi premiali per la valutazione 
                      degli operatori economici 
 
  1. Nei contratti di appalto o di concessione di cui all'articolo 2,
fermi restando i requisiti previsti  dal  Codice  e  dalla  normativa
regionale di settore, le stazioni appaltanti, nella  definizione  dei
criteri   di   valutazione   dell'offerta   e   in   relazione   alle
caratteristiche dell'appalto,  prevedono  elementi  premiali  per  la
valutazione degli operatori economici volti  al  miglioramento  della
qualita' e del benessere nei luoghi di lavoro, secondo i  criteri  di
valutazione di cui all'articolo 5. 
  2. Conformemente a quanto previsto al comma  1,  negli  appalti  ad
alta  intensita'  di  manodopera  le  stazioni   appaltanti   possono
richiedere agli  operatori  economici  di  presentare  una  relazione
descrittiva della propria struttura di impresa,  con  indicazione,  a
titolo esemplificativo, delle informazioni  relative  alla  capacita'
tecnico-organizzativa  ed  economico-finanziaria  e  alla   struttura
tecnico-organizzativa dedicata all'appalto, al personale, ai mezzi  e
alle  attrezzature  proprie  o  nella  propria  disponibilita'  o  in
avvalimento,  al  contratto   collettivo   nazionale   applicato   in
riferimento all'attivita' prevalente oggetto dell'appalto nonche', in
caso di prestazioni affidate in subappalto, lo  schema  di  contratto
tra appaltatore e subappaltatore ovvero del contratto di  rete  o  di
altro contratto di collaborazione tra imprese  avente  incidenza  sul
personale indicante le concrete modalita' di attuazione della parita'
di trattamento economico e normativo e di applicazione del  contratto
collettivo   nazionale   applicato   in   riferimento   all'attivita'
prevalente, secondo quanto disposto dall'articolo 105, comma 14,  del
Codice e successive modifiche.