Art. 5 
 
                    Criteri qualitativi premiali 
 
  1. Fatti salvi i criteri di aggiudicazione di cui  all'articolo  95
del Codice e successive modifiche, nei  contratti  di  appalto  o  di
concessione  di  cui  all'articolo  2,   basati   sul   criterio   di
aggiudicazione  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,   le
stazioni appaltanti considerano quali criteri qualitativi premiali: 
    a)  l'organizzazione  improntata  al  benessere,  alla  salute  e
sicurezza, alla qualita' del lavoro, parametrata, in particolare,  al
numero delle ore lavorative rispondenti  alle  effettive  prestazioni
richieste  nell'appalto  e  alle  unita'  di   personale   utilizzato
nell'appalto, nonche' alle relative  qualifiche  ed  esperienza,  nei
casi in cui risultino  significative  in  riferimento  allo  standard
qualitativo di esecuzione dell'appalto; 
    b) i percorsi di certificazione che  riguardino  l'organizzazione
del lavoro e la gestione dei rischi  a  norma  dell'articolo  30  del
decreto legislativo n. 81/2008; 
    c) i percorsi formativi in  materia  di  salute  e  sicurezza  in
collaborazione con gli organismi paritetici di cui  all'articolo  37,
comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive  modifiche,
costituiti da una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori  di
lavoro comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale, ove
presenti nel settore e nel territorio in cui  si  svolge  l'attivita'
lavorativa; 
    d) le misure riferite alla sostenibilita' energetica e ambientale
adottate dagli operatori economici; 
    e) le misure  volte  a  promuovere  l'occupazione  giovanile,  le
politiche di genere e le pari opportunita' tra uomo e donna ai  sensi
della  normativa  regionale  e  statale   in   materia,   quali,   in
particolare: 
      1) la messa a punto di azioni volte all'assunzione  di  giovani
fino ai trentasei anni di eta'; 
      2) la trasmissione del rapporto sulla situazione del  personale
ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.
198 (Codice delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna,  a  norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.  246)  e  successive
modifiche, per le aziende che occupano piu' di  cinquanta  dipendenti
oppure, per gli operatori economici con un numero pari o superiore  a
quindici dipendenti ma non superiore a cinquanta, la trasmissione  di
una relazione di genere sulla situazione  del  personale  maschile  e
femminile a norma dell'articolo  47  del  decreto-legge  n.  77/2021,
convertito dalla legge n. 108/2021; 
    f) il  punteggio  conseguito  nel  rating  di  legalita'  di  cui
all'articolo  5-ter  del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1
(Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita')  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive  modifiche,  rilasciato
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (AGCM) al fine
di promuovere l'introduzione  di  principi  etici  nei  comportamenti
aziendali; 
    g) le misure per l'inserimento  dei  lavoratori  con  disabilita'
assunti oltre gli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n.  68
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive  modifiche
e dei  lavoratori  con  oltre  ventiquattro  mesi  di  anzianita'  di
disoccupazione, nonche' dei  lavoratori  rientranti  nella  categoria
delle persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma  2,  della
legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative  sociali)
e  successive  modifiche.  Per  le   cooperative   sociali   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 27  giugno
1996, n. 24 (Disciplina  delle  cooperative  sociali),  l'inserimento
lavorativo delle persone svantaggiate e' considerato  quale  criterio
valutativo premiale  di  aggiudicazione  solo  nel  caso  in  cui  le
suddette assunzioni riguardino una quota percentuale superiore al  30
per cento del numero complessivo dei lavoratori della cooperativa; 
    h)  l'applicazione   del   contratto   collettivo   nazionale   e
territoriale in vigore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul  piano
nazionale, il cui ambito di applicazione  sia  strettamente  connesso
con l'attivita'  oggetto  dell'appalto  o  della  concessione  svolta
dall'impresa in maniera prevalente con vincolo di applicazione  anche
al  subappaltatore  o  all'eventuale  impresa   associata   in   rete
distaccante personale; 
    i)  l'assunzione  dell'obbligo  di  assorbimento  di   tutto   il
personale  gia'  impiegato   dall'appaltatore   uscente,   da   parte
dell'appaltatore subentrante nei procedimenti di  cambio  appalto  di
cui all'articolo 6, al fine dell'attuazione  della  clausola  sociale
sottoscritta dal medesimo. 
  2. La Giunta regionale, con propria  deliberazione,  previo  parere
della commissione consiliare competente  in  materia,  approva  linee
guida e capitolati tipo relativi a particolari tipologie di  appalto,
con  l'indicazione  di  specifici  elementi  qualitativi  e   criteri
premiali  per  la  valutazione   dell'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa.