Art. 5 Criteri qualitativi premiali 1. Fatti salvi i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 95 del Codice e successive modifiche, nei contratti di appalto o di concessione di cui all'articolo 2, basati sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, le stazioni appaltanti considerano quali criteri qualitativi premiali: a) l'organizzazione improntata al benessere, alla salute e sicurezza, alla qualita' del lavoro, parametrata, in particolare, al numero delle ore lavorative rispondenti alle effettive prestazioni richieste nell'appalto e alle unita' di personale utilizzato nell'appalto, nonche' alle relative qualifiche ed esperienza, nei casi in cui risultino significative in riferimento allo standard qualitativo di esecuzione dell'appalto; b) i percorsi di certificazione che riguardino l'organizzazione del lavoro e la gestione dei rischi a norma dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 81/2008; c) i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 37, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche, costituiti da una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attivita' lavorativa; d) le misure riferite alla sostenibilita' energetica e ambientale adottate dagli operatori economici; e) le misure volte a promuovere l'occupazione giovanile, le politiche di genere e le pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi della normativa regionale e statale in materia, quali, in particolare: 1) la messa a punto di azioni volte all'assunzione di giovani fino ai trentasei anni di eta'; 2) la trasmissione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche, per le aziende che occupano piu' di cinquanta dipendenti oppure, per gli operatori economici con un numero pari o superiore a quindici dipendenti ma non superiore a cinquanta, la trasmissione di una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile a norma dell'articolo 47 del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021; f) il punteggio conseguito nel rating di legalita' di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita') convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modifiche, rilasciato dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (AGCM) al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali; g) le misure per l'inserimento dei lavoratori con disabilita' assunti oltre gli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche e dei lavoratori con oltre ventiquattro mesi di anzianita' di disoccupazione, nonche' dei lavoratori rientranti nella categoria delle persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche. Per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali), l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e' considerato quale criterio valutativo premiale di aggiudicazione solo nel caso in cui le suddette assunzioni riguardino una quota percentuale superiore al 30 per cento del numero complessivo dei lavoratori della cooperativa; h) l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa in maniera prevalente con vincolo di applicazione anche al subappaltatore o all'eventuale impresa associata in rete distaccante personale; i) l'assunzione dell'obbligo di assorbimento di tutto il personale gia' impiegato dall'appaltatore uscente, da parte dell'appaltatore subentrante nei procedimenti di cambio appalto di cui all'articolo 6, al fine dell'attuazione della clausola sociale sottoscritta dal medesimo. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente in materia, approva linee guida e capitolati tipo relativi a particolari tipologie di appalto, con l'indicazione di specifici elementi qualitativi e criteri premiali per la valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.