Art. 4 
 
             Partecipazione alle politiche e alle azioni 
                     della transizione ecologica 
 
  1. Al  fine  di  favorire  la  transizione  ecologica,  la  Regione
riconosce  quale   strumento   fondamentale   la   partecipazione   e
informazione dei cittadini,  in  forma  singola  e  associata,  quali
attori fondamentali per  produrre  il  necessario  cambiamento  delle
modalita' di produzione e consumo. 
  2. Ai fini di cui  al  comma  1,  la  Regione  promuove,  sui  temi
inerenti alla transizione  ecologica,  anche  attraverso  il  sistema
informativo di cui all'art. 15 della legge regionale 5 ottobre  2009,
n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del  sistema  statistico
regionale): 
    a) per il PRTE di cui  all'art.  1,  nonche'  per  i  piani  e  i
programmi di cui all'art. 2, comma 3,  la  piu'  ampia  attivita'  di
consultazione e partecipazione; 
    b) il  coordinamento  e  la  gestione  unitaria  delle  inchieste
pubbliche di cui all'art. 53 della legge regionale 12 febbraio  2010,
n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale  strategica  «VAS»,
di  valutazione  di  impatto  ambientale  «VIA»,  di   autorizzazione
integrata ambientale  «AIA»  e  di  autorizzazione  unica  ambientale
«AUA»), anche in attuazione dell'art. 27-bis, comma  6,  del  decreto
legislativo n. 152/2006; 
    c) l'accesso  alle  informazioni  ambientali,  nel  rispetto  del
principio  di  assicurare  una  migliore  e  piu'   efficace   tutela
preventiva dell'ambiente in coerenza con  la  Convenzione  di  Aarhus
ratificata dall'Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108  (Ratifica  ed
esecuzione  della  Convenzione  sull'accesso  alle  informazioni,  la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso  alla
giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il
25 giugno 1998).