Art. 4 Partecipazione alle politiche e alle azioni della transizione ecologica 1. Al fine di favorire la transizione ecologica, la Regione riconosce quale strumento fondamentale la partecipazione e informazione dei cittadini, in forma singola e associata, quali attori fondamentali per produrre il necessario cambiamento delle modalita' di produzione e consumo. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove, sui temi inerenti alla transizione ecologica, anche attraverso il sistema informativo di cui all'art. 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale): a) per il PRTE di cui all'art. 1, nonche' per i piani e i programmi di cui all'art. 2, comma 3, la piu' ampia attivita' di consultazione e partecipazione; b) il coordinamento e la gestione unitaria delle inchieste pubbliche di cui all'art. 53 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»), anche in attuazione dell'art. 27-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006; c) l'accesso alle informazioni ambientali, nel rispetto del principio di assicurare una migliore e piu' efficace tutela preventiva dell'ambiente in coerenza con la Convenzione di Aarhus ratificata dall'Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998).