Art. 5 
 
          Comitato scientifico per la transizione ecologica 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  coordinamento  tra  il   PRTE   e
l'evoluzione del contesto scientifico internazionale nel campo  della
transizione ecologica, la Giunta regionale  si  avvale  del  Comitato
scientifico per la transizione ecologica della Regione Toscana. 
  2. Con  deliberazione  della  Giunta  regionale  sono  definite  le
modalita' organizzative del Comitato scientifico per  la  transizione
ecologica di cui al comma 1. 
  3. Il Comitato scientifico per la transizione ecologica di  cui  al
comma 1 svolge funzione propulsiva e consultiva rispetto alle fasi di
formazione, attuazione e monitoraggio del  PRTE,  e'  coordinato  dal
direttore della direzione regionale competente o da un  dirigente  da
lui delegato, ed e' composto da  esperti  individuati  tra  i  propri
dipendenti, in ragione di uno per ciascuno,  da  parte  dei  seguenti
enti: Agenzia  regionale  recupero  risorse  S.p.a.  (ARRR),  Agenzia
regionale  per  la  protezione  ambientale  della  Toscana   (ARPAT),
Istituto regionale per  la  programmazione  economica  della  Toscana
(IRPET)  e  Consorzio  Laboratorio  di  monitoraggio  e  modellistica
ambientale (LaMMA). Fanno inoltre parte del Comitato, da un minimo di
cinque ad un  massimo  di  dieci  esperti  individuati  dalla  Giunta
regionale con la deliberazione di cui al comma 2,  tra  persone  che,
per attivita' di ricerca,  si  siano  distinte  nei  settori  di  cui
all'art. 2, comma 1. 
  4. Il Comitato scientifico per la transizione  ecologica  assicura,
in particolare, un supporto scientifico: 
    a) in  merito  agli  sviluppi  delle  tecnologie  applicabili  in
materia di  energia  rinnovabile  ed  economia  circolare,  cosi'  da
orientare  l'azione  regionale  verso  modelli  di  sviluppo   sempre
innovativi; 
    b)  in  materia  di  promozione   delle   comunita'   energetiche
rinnovabili,   quali   strumenti   fondamentali   della   transizione
energetica, attraverso la formulazione di proposte che tengano  conto
del tema della poverta' energetica e  della  necessita'  di  favorire
l'intervento propulsivo degli enti locali; 
    c)  sui  sistemi   di   monitoraggio   volti   a   garantire   il
raggiungimento degli obiettivi di  transizione  ecologica  posti  dal
PRTE di cui all'art. 2. 
  5. Ai  componenti  del  Comitato  scientifico  per  la  transizione
ecologica non e'  dovuta  la  corresponsione  di  alcuna  indennita',
gettone di presenza o rimborso spese.