Art. 6 Modificazione dell'art. 76 della legge provinciale sulla scuola 2006 1. Nel comma 4 dell'art. 76 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «la Provincia puo' concedere» sono sostituite dalle seguenti: «la Provincia, nei limiti di costo a studente stabilito per la scuola provinciale, concede».