Art. 6 
 
                     Modificazione dell'art. 76 
              della legge provinciale sulla scuola 2006 
 
  1. Nel comma 4 dell'art. 76 della legge  provinciale  sulla  scuola
2006 le parole: «la Provincia puo' concedere» sono  sostituite  dalle
seguenti: «la Provincia, nei limiti di costo a studente stabilito per
la scuola provinciale, concede».