Art. 13 
 
                             Abrogazioni 
 
  1.  Sono  abrogate  le  seguenti  disposizioni  del   decreto   del
Presidente della Provincia n. 25 -100/Leg del 2012: 
    a) il comma 2 dell'art. 1; 
    b) le lettere c), c-bis) e d), del comma 1 dell'art. 2; 
    c) il comma 2 dell'art. 3; 
    d) i commi 5, 6-bis e 7 dell'art. 5; 
    e) l'art. 8; 
    f) il comma 4-bis dell'art. 9; 
    g) il comma 3 dell'art. 11. 
  2. La lettera c) del comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Provincia 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg (Regolamento di esecuzione
dell'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19  (legge
provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in  materia
di autorizzazione unica territoriale, e modificazioni del decreto del
Presidente della Provincia 20  luglio  2015,  n.  9-23/Leg,  che  da'
esecuzione alla medesima legge e modifica disposizioni  regolamentari
connesse). 
  3. Dalla data di adozione della  deliberazione  prevista  dall'art.
4-bis, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.
25-100/Leg del 2012, introdotto dall'art. 5, sono abrogati l'art.  36
e il capo V del titolo III del decreto del Presidente della Provincia
n. 8- 61/Leg del 2017 (Regolamento  urbanistico-edilizio  provinciale
in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15).