Art. 13 Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Provincia n. 25 -100/Leg del 2012: a) il comma 2 dell'art. 1; b) le lettere c), c-bis) e d), del comma 1 dell'art. 2; c) il comma 2 dell'art. 3; d) i commi 5, 6-bis e 7 dell'art. 5; e) l'art. 8; f) il comma 4-bis dell'art. 9; g) il comma 3 dell'art. 11. 2. La lettera c) del comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg (Regolamento di esecuzione dell'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di autorizzazione unica territoriale, e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg, che da' esecuzione alla medesima legge e modifica disposizioni regolamentari connesse). 3. Dalla data di adozione della deliberazione prevista dall'art. 4-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia n. 25-100/Leg del 2012, introdotto dall'art. 5, sono abrogati l'art. 36 e il capo V del titolo III del decreto del Presidente della Provincia n. 8- 61/Leg del 2017 (Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15).